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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE DEI LAVORATORI

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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE DEI LAVORATORI

Premessa

Allo scopo di ottemperare a quanto previsto dal ex D.Lgs. 626/94 così come modificato dal D.Lgs. 195/06 si è proceduto ad effettuare, a cura di personale qualificato, un’indagine fonometrica al fine di controllare l’esposizione al rumore dei lavoratori, identificare i lavoratori ed i luoghi a rischio ed indicare le misure per ridurre al minimo i rischi derivanti da tale esposizione attraverso l’attuazione di misure preventive e protettive (ove ve ne fosse bisogno)



La valutazione del rumore durante il lavoro è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater del D.Lgs. 626/94;

tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;

per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;

le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Modalità di valutazione dell’esposizione al rumore

Le misurazioni per la valutazione dell'esposizione a rumore sono state effettuate con strumenti di gruppo 1 IEC 651 o IEC 804 (CEI EN 60651 e CEI EN 60804)

Per tutti i valori sono state calcolate e riportate in relazione le relative incertezze come stabilito dall’art. 49-quinquies co. 5.

Tutte le relazioni di calcolo sono riportate nei paragrafi successivi.

Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie alla analisi del fenomeno fisico del rumore si è proceduto alle misure in corrispondenza delle postazioni di lavoro degli esposti.

Prima e dopo l’effettuazione delle misure è stata eseguita la calibratura del fonometro.

La durata dei rilievi è stata determinata in funzione della variabilità temporale del rumore e comunque fino al verificarsi di una sostanziale stabilizzazione delle strumento.

Le rilevazioni sono state eseguite ponendo il fonometro a 15 centimetri dall’orecchio dell’operatore nella sua posizione abituale di lavoro, seguendolo comunque nelle sue attività nelle vicinanze delle macchine e delle postazioni di lavoro.

I campionamenti delle stesse postazioni di lavoro hanno permesso di valutare il livello di esposizione equivalente per ogni postazione di lavoro e la relativa incertezza come descritto nei paragrafi successivi.

Le misure sono state effettuate integrando il livello di pressione sonora con costante “fast” applicando la ponderazione in frequenza della curva A.

Oltre ai livelli equivalenti per ogni postazione di lavoro sono stati rilevati i valori massimi della pressione acustica istantanea ponderata in curva C; per verificare il rispetto dei relativi livelli di esposizione, che sono stati indicati come LPEAK, ed espressi in dB(C).

Valutato il livello equivalente per ogni postazione di lavoro e la relativa incertezza di misura si è proceduto ai livelli di esposizione giornalieri (LEX,8h) e quando ritenuto necessario, settimanale (LEX,40h), e le relative incertezze di misura.

Definito il livello di esposizione del rumore dei lavoratori si è provveduto per ognuno a verificare l’esposizione a vibrazione e sostanze ototossiche.

Per ogni lavoratore inoltre, si è provveduto ad indicare l’eventuale necessità di utilizzo di Dispositivi di protezione individuale per l’udito e di visita medica specialistica.

Al termine della valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore sono state stabilite le misure di prevenzione e protezione ed il relativo programma di attuazione,

Calcolo dei livelli equivalenti e delle incertezze di misura

Premessa

Per la stesura della presente relazione si è ritenuto di applicare le consolidate norme di buona tecnica (UNI 9432) che, in sintesi, danno le seguenti indicazioni:

I campionamenti eseguiti per brevi periodi sono soddisfacenti nel caso di rumori stabili o poco fluttuanti o fluttuanti ciclicamente su tempi più brevi;

se le fluttuazioni sono estese in ampiezza o si prolungano nel tempo ovvero se il fenomeno sonoro è irregolare occorrerà rivolgersi sempre a fonometri integratori e prolungare l'osservazione strumentale fin anche a misurare il livello dell'intera giornata di lavoro (metodo di riferimento);

in situazioni estreme, qualora possa prevedersi un'oscillazione dei valori di esposizione giornaliera, LEX,8h, occorre ripetere le misure giornaliere sino al computo del livello di esposizione settimanale, LEX,40h.

In ogni caso, la scelta dei tempi e delle metodologie di misura hanno avuto come obiettivo la stabilizzazione dei campionamenti del fenomeno acustico rappresentativo delle condizioni di esposizione dei lavoratori.

Il metodo adottato per il calcolo dell’incertezza sui livelli sonori continui equivalenti ponderati in curva A, LAeq, sui tempi di esposizione e sui livelli di esposizione giornaliera, LEX,8h, e settimanale, LEX,40h, si basa sui criteri consigliati dallo standard ISO 9612, su quanto riportato sulla guida ISO, recepita in Italia come Guida UNI CEI 9 “Guida all’espressione dell’incertezza di misura”.

Lo standard ISO 9612 (“Acoustics Guidelines for the measurement and assessment of exposure to noise in a working environment”), riguarda specificatamente il rumore in ambiente di lavoro e meglio si adatta alla valutazione del rischio rumore secondo le prescrizioni del D.Lgs.195/2006.

Una stima dell’incertezza associata al valore misurato o calcolato di una grandezza è un elemento essenziale in quanto rende possibile controllare la ripetibilità di una misura, e rende significativo il confronto tra i risultati di misure effettuate da diversi soggetti nelle stesse condizioni di misura.

Viene definita incertezza sulla quantità y la quantità (y) data dalla deviazione standard della distribuzione di probabilità dei valori assunti dal risultato della misura di y. Vanno calcolate separatamente tre tipi di incertezze:

una componente di tipo “strumentale”;

una di tipo“ambientale”, dovuta alla incompleta campionatura della distribuzione dei livelli sonori;

una componente “temporale” dovuta alla variabilità dei tempi di esposizione.

Incertezze strumentali

Le incertezze strumentali sono state dedotte dalle indicazioni fornite dal costruttore, dalle informazioni ricavabili dal certificato di taratura dello strumento, o, in assenza di queste, dalle tolleranze ammesse dagli standards IEC 651/79 e IEC 804/85 per i fonometri di classe 1.

In assenza di qualsiasi informazione sulla distribuzione di probabilità, l’ipotesi, che si è ritenuta più ragionevole, è che tale distribuzione sia rettangolare (probabilità costante) con intervallo totale di variabilità pari al massimo scostamento, dato ricavabile dalle informazioni a disposizione o dalle tolleranze.

Assumendo che le singole componenti dell’incertezza strumentale siano mutuamente indipendenti, i singoli contributi possono essere combinati quadraticamente nell’incertezza strumentale totale.

Le principali componenti dell’incertezza strumentale sono le seguenti:

accuratezza del calibratore;

non perfetta linearità della risposta del fonometro a diversi livelli di rumore (la calibrazione è effettuata normalmente ad un’unica frequenza e livello sonoro);

scarti della curva di pesatura A del fonometro rispetto a quella standard;

risposta in frequenza non simmetrica rispetto ai vari angoli di incidenza del suono;

variazione della risposta del fonometro nel caso si usi un fondo scala diverso da quello di riferimento;

variazione della risposta del fonometro al variare della pressione atmosferica statica;

variazione della risposta del fonometro al variare della temperatura ambiente;

variazione della risposta del fonometro al variare dell’umidità;

variazione del valore misurato di Leq in caso di pressione sonora variabile nel tempo rispetto alla misura del Leq di un evento sonoro di livello costante e di uguale contenuto energetico;

possibile deriva della risposta del fonometro per misure prolungate nel tempo.

Nel certificato di taratura SIT o WECC del fonometro viene riportato il valore dell’incertezza strumentale ES dell’apparecchio.

Questo valore può essere utilizzato tenendo conto che si tratta di un valore riferito a condizioni standard di laboratorio (temperatura, pressione, umidità controllate), quindi deve intendersi come valore minimo dell’incertezza strumentale.

Viceversa, basandosi solo sulle tolleranze ammesse per i fonometri di classe 1 si può stimare, per le situazioni più comuni di utilizzo sul campo, un’incertezza complessiva massima dovuta ai contributi sopra elencati pari a 0.7 dB.

Calcolo dei livelli equivalenti e relative Incertezze

Un segmento di attività di durata Ti che si svolge all’interno di un ambiente acusticamente omogeneo (ambiente nel quale i livelli di rumore misurati in prelievi successivi non differiscono di molto), è stato esaminato col metodo del “campionamento”: effettuati N misure indipendenti di livello equivalente di durata individuale Tij i cui risultati vengono indicati con Lij, il livello equivalente relativo al periodo Ti è dato dalla relazione:

dove:

è la media aritmetica dei livelli, e

è la deviazione standard della distribuzione dei livelli stessi.

L’incertezza relativa alla componente ambientale vale:

dove l’ultimo termine a destra è un fattore di correzione dovuto alla dimensione finita della popolazione da cui viene estratto il campione analizzato (cioè alla durata finita Ti del periodo); al denominatore compare la media aritmetica dei tempi di campionamento Tij.

Dal punto di vista pratico, l’ultimo termine di questa formula assume generalmente valori prossimi a 1: per semplicità di calcolo tale termine viene posto uguale a 1.

Dal punto di vista pratico, si ottengono buoni risultati effettuando un numero di campionamenti N pari a 3.

L’incertezza totale sul livello equivalente vale:

Incertezza sui tempi di esposizione

Anche i tempi di esposizione Te sono generalmente affetti da un’incertezza di cui va tenuto conto.

L’incertezza sul tempo di esposizione E(Ti) può essere calcolata con i classici metodi appropriati alle distribuzioni normali. Nella fattispecie si sono calcolati valori indicativi mediante la formula:

con un valore minimo di 2,5 minuti.

È bene ricordare l’importanza della corretta valutazione dei tempi di esposizione alle singole mansioni e/o fasi lavorative e delle rispettive incertezze, in quanto, questi parametri contribuiscono in maniera decisiva alla determinazione dell’incertezza complessiva sul livello di esposizione personale.

Calcolo del livello di esposizione personale e relativa Incertezza

I livelli di esposizione giornaliera LEX,8h e/o settimanale o LEX,40h al rumore sono stati calcolati attraverso le seguenti formule:

dove:

Ti è la durata quotidiana dell’esposizione personale di un lavoratore al rumore, ivi compresa la quota giornaliera di lavoro straordinario, in minuti;

To è pari alla durata di una giornata lavorativa nominale di otto ore, in minuti;

dove

K è il numero di giorni della settimana considerati

Considerato che il LEX,8h è il risultato finale della misura della esposizione professionale a rumore, anche ad esso può essere associata una incertezza. Tale quantità permetterà di stabilire se un certo limite di esposizione è, o può essere, superato e regolare di conseguenza i relativi adempimenti di legge.

L’incertezza sul livello di esposizione personale giornaliero può essere ottenuta applicando la legge di propagazione degli errori alle incertezze sui livelli equivalenti e sui tempi di esposizione visti nei paragrafi precedenti.

Si calcola dapprima la componente dovuta ai fattori “ambientali”, EA(LEX,8h):

a questa si aggiunge poi la componente dovuta ad effetti strumentali, ES, per ottenere l’incertezza complessiva sul LEX,8h:

Per sinteticità si è posto Li = LAeq,Ti, Ei = EA(LAeq,Ti), ETi = E(Ti) ed N è il numero di periodi in cui si effettuano misure di livello equivalente.

Come si può vedere, sono soltanto le componenti “ambientali” delle incertezze, EA(LAeq,Ti), che compaiono effettivamente nella propagazione dell’incertezza complessiva sul livello di esposizione personale, mentre il termine strumentale ES viene inserito a valle della procedura, in quanto si riferisce ad un effetto sistematico che non viene ridotto dal numero di periodi nei quali si articola la giornata lavorativa.

Operando in modo analogo, a partire dall’incertezze sugli N livelli di esposizione personale giornalieri, si può calcolare l’incertezza sul valore del LEX,40h che vale:

dove

è la componente “ambientale” dell’incertezza sul LEX,40h, e per sinteticità si è posto Lk = (LEX,8h)k, Ek = EA (LEX,8h)k.

Quindi, nel Rapporto di Valutazione del Rischio Rumore potrà essere riportato, per ogni operatore esposto, il livello di esposizione personale con associata la relativa incertezza:

Modalità Verifica efficacia dei D.P.I. uditivi

Il D.Lgs. 195/2006 (art. 49-septies comma 1 punto d) impone al datore di lavoro di verificare l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito. Per effettuare questa verifica è necessario applicare le indicazioni fornite dalla UNI EN 458 presenti nella seguente tabella.

L’EX,   Livello effettivo all'orecchio[dB]

Stima della protezione

maggiore di Lact

Insufficiente

tra Lact e Lact – 5

Accettabile

tra Lact - 5 e Lact – 10

Buona

tra Lact - 10 e Lact – 15

Accettabile

minore di Lact – 15

Troppo alta (iperprotezione)

Dove Lact è il livello di azione corrisponde, ai sensi del D.Lgs 195/2006, al valore superiore d’azione che è pari per l’esposizione giornaliera o settimanale a Lex,8h = 85 dB(A), e per l’esposizione a valori di picco a LPEAK = 137 dB(C).

Per la verifica dell’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito si è scelto di applicare il metodo detto del “SNR CORRETTO”.

Il metodo del “SNR CORRETTO” viene descritto e consigliato da una raccomandazione OSHA, che propone di applicare la seguente formula:

L'EX = LEX - (SNR - 7)

e di confrontare L'EX con il livello di azione Lact per valutare l’idoneità dell’otoprotettore.

Il livello di picco effettivo di esposizione L’peak si calcola tramite la relazione:

L’peak = Lpeak - M

dove M è l’attenuazione alle medie frequenze del dispositivo di protezione auricolare fornito dal costruttore.

Anagrafica Aziendale

Azienda

<vv_NomeAzienda>

Attività

<vv_Attivita>

Sede legale

<vv_IndirizzoSedeLeg>

<vv_CittaSedeLeg>

Sede operativa

<vv_IndirizzoSedeOpe>

<vv_CittaSedeOpe>

Rappresentante Legale

<vv_RapprLeg>

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

<vv_RSPP>

Medico Competente

<vv_MedComp>

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

<vv_RLS>

Dati occupazionali

Nominativo

Mansione

Ambiente di Lavoro

Descrizione dell’azienda e dell’attività

Organizzazione Aziendale della Sicurezza

Datore di Lavoro

<vv_RapprLeg>

Responsabile del

Servizio di Prev. e Prot.

<vv_RSPP>

Rappresentante dei Lavoratori

<vv_RLS>

Medico Competente

<vv_MedComp>

Il Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 4 co. 5 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni ha designato i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze:

Addetti al Primo Soccorso

Nominativo

Mansione

Addetti alla Prevenzione Incendi

Nominativo

Mansione

Dati sulla esecuzione delle misure

Personale Qualificato

<vv_persqua>

Data Misure

<vv_datamis>

Luogo Misure

<vv_luogomis>

Fonometro

Marca

<vv_marca0>

Modello

<vv_modello0>

N. Matricola

<vv_matr0>

Data ultima taratura

<vv_datatara0>

Microfono

Marca

<vv_marca1>

Modello

<vv_modello1>

N. Matricola

<vv_matr1>

Data ultima taratura

<vv_datatara1>

Calibratore

Marca

<vv_marca2>

Modello

<vv_modello2>

N. Matricola

<vv_matr2>

Data ultima taratura

<vv_datatara2>

Errore strumentale (ES)

<vv_errstru>

Calcolo dei livelli equivalenti

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

Campionamenti

[dB(A)]

LAeq

[dB(A)]

E(LAeq)

[dB]

LPEAK

[dB(C)]

Calcolo dei livelli di esposizione personale

Quadro sinottico dell’esposizione al rumore

Di seguito vengono riportate le schede di esposizione per ogni lavoratore con l’indicazione dei livelli di esposizione giornaliera o settimanale e il livello di picco massimo.

Per la classificazione dei livelli di esposizione viene utilizzato il criterio di seguito enunciato.

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);

valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);

valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore vari significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

Conseguentemente ai limiti innanzi indicati si individuano le seguenti fasce di esposizione, dove per LEX si intende indifferentemente LEX,8h o LEX,40h:

FASCIA A

LEX ≤ 80 dB(A)

LPEAK ≤ 135 dB(C)

FASCIA B

80 dB(A) <  LEX ≤ 85 dB(A)

135 dB(C) < LPEAK ≤ 137 dB(C)

FASCIA C

85 dB(A) < LEX ≤ 87 dB(A)

137 dB(C) < LPEAK ≤ 140 dB(C)

FASCIA D

LEX > 87 dB(A)

LPEAK > 140 dB(C)

Va valutato il rispetto dei valori limiti di esposizione tenendo conto anche dell’attenuazione degli otoprotettori utilizzati.

Nelle tabelle che seguono per i lavoratori classificati in fascia D, si riportano i valori di esposizione personale calcolati tenendo in considerazione l’attenuazione degli otoprotettori utilizzati.

Nominativo

Fascia

Utilizzo

DPI-u

LEX,8h

[dB(A)]

LEX,40h

[dB(A)]

LPEAK

[dB(C)]

Esposizione a vibrazioni e sostanze ototossiche

Nominativo

Esposizione a vibrazioni

Esposizione a sostanze ototossiche

Presenza di segnali di avvertimento ed altri suoni

Principali misure di prevenzione e protezione

I livelli di esposizione, in riferimento al D.Lgs. 626/94 così come modificato dal D.Lgs. 195/2006, che individua tre soglie diverse nell’approccio al problema rumore sono cosi distribuiti:

1) 80 dB(A) valori inferiori di azione;

2) 85 dB(A) valori superiori di azione;

3) 87 dB(A) valori limite di esposizione.

Esaminando i livelli di esposizione per fase lavorativa nella generalità delle operazioni emerge che i problemi più rilevanti da un punto di vista tecnico-sanitario sono quelli connessi con la rumorosità generata dalle macchine che fanno registrare livelli di esposizione parziali prossimi a 87 dB(A). Si ritiene necessario, inoltre, in particolare per le macchine con livelli di rumorosità superiori ai 87 dB(A), effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Di seguito si elencano le principali misure di prevenzione e protezione da adottare, distinte per fascia di esposizione.

Fascia A

Non sono previsti obblighi per il datore di lavoro e per gli esposti.

La sorveglianza sanitaria è consigliata come visita preventiva generale attitudinale.

Fascia B (superamento dei valori inferiori di azione)

Il datore di lavoro dovrà mettere immediatamente a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; scelti in modo da eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

Il datore di lavoro verificherà l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito adottati, anche mediante la consultazione dei lavoratori ed eventualmente del medico competente.

Il datore di lavoro garantirà che i lavoratori classificati in fascia B vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:

alla natura di detti rischi;

alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;

ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater;

ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;

all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;

all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;

alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;

alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

Il datore di lavoro informerà i lavoratori classificati in fascia B che la sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.

Fascia C (superamento dei valori superiori di azione)

Il datore di lavoro attuerà il programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, articolato nei seguenti punti:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore:

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile:

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro:

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore:

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo:

Il datore di lavoro verificherà l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, anche mediante la consultazione dei lavoratori ed eventualmente del medico competente, .

Il datore di lavoro, o suo diretto incaricato, sorveglierà al fine di assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito.

Il datore di lavoro garantirà che i lavoratori classificati in fascia C vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:

alla natura di detti rischi;

alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;

ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater;

ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;

all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;

all'utilità' e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;

alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;

alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

Il datore di lavoro sottoporrà a sorveglianza sanitaria, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.

Fascia D (Superamento dei valori limite di esposizione)

Ai sensi dell’art. 49-septies comma 2 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 195/2006 “Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione”.

il datore di lavoro:

adotterà misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;

individuerà le cause dell'esposizione eccessiva;

modificherà le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta

all’esito delle misure adottate ripeterà la valutazione del rischio.

Dichiarazione del datore di lavoro

Il sig. <vv_RapprLeg> in qualità di Datore di Lavoro della <vv_NomeAzienda> con sede legale in <vv_IndirizzoSedeLeg> - <vv_CittaSedeLeg>

D I C H I A R A

che ha fatto eseguire la valutazione dei livelli di esposizione al rumore dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 626/94 così come modificato dal D.Lgs. 195/2006. Tale misurazione è stata effettuata da personale qualificato, i materiali ed i metodi adottati, hanno consentito correttamente di calcolare il livello di esposizione al rumore per ogni lavoratore;

di aver fornito al personale che ha eseguito la valutazione strumentale del rumore, i dati relativi ai cicli tecnologici di lavorazione, alle tecnologie utilizzate, alle mansioni che svolgono i lavoratori e ai tempi di lavoro su ciascuna macchina o posizione di lavoro;

che verranno attuate le misure di prevenzione e protezione previste dalla presente relazione;

che la valutazione in oggetto verrà ripetuta ad opportuni intervalli, almeno con frequenza quadriennale, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

<vv_CittaSedeLeg>, lì <vv_DataStampa>

Il Datore di Lavoro

(<vv_RapprLeg>)

Il Responsabile del S.P.P.

(<vv_RSPP>)

Il Medico Competente

(<vv_MedComp>)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

(<vv_RLS>)



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