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Elementi di riferimento

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DOCUMENTE SIMILARE

Elementi di riferimento

1. Caratteristiche del carico.

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:



- il carico è troppo pesante (kg 30);

- è ingombrante o difficile da afferrare;

- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto.

Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- è eccessivo;

- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

- può comportare un movimento brusco del carico;

- è compiuto con il corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;

- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;

- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;

- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;

- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all'attività.

L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;

- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO.

Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;

- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

Prescrizioni minime

Osservazione preliminare.

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.

1. ATTREZZATURE.

a) Osservazione generale.

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

b) Schermo.

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.

La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.

c) Tastiera.

La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.

Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.

I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

d) Piano di lavoro.

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.

È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.

e) Sedile di lavoro.

Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.

I sedili debbono avere altezza regolabile.

Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.

2. AMBIENTE .

a) Spazio.

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

b) Illuminazione.

L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

c) Riflessi e abbagliamenti.

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

d) Rumore.

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

e) Calore.

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

f) Radiazioni.

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

g) Umidità.

Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.

3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO .

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;

d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

e) i princìpi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

Allegato VIII (80)

[(Art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)]

Elenco di sostanze, preparati e processi

1. Produzione di auramina col metodo Michler.

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro [1].

[1] Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana «Wood Dust and Formaldehyde» pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.

Allegato VIII-bis

[(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)]

Valori limite di esposizione professionale

Nome agente 

EINECS [1] 

CAS [2] 

Valore limite di esposizione professionale 

Osservazioni 

Misure transitorie 

Mg/m3 [3] 

ppm [4] 

Benzene 

Pelle [6] 

Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75mg/m3) 

Cloruro di vinile monomero 

Polveri di legno 

[1] EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).

[2] CAS: Numero Chemical Abstract Service.

[3] mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

[4] ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).

[5] Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

[6] Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

[7] Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

Allegato VIII-ter 

(articolo 72-ter, comma 1, lettera d)

Valori limite di esposizione professionale

EINECS 1)  

CAS 2)  

NOME AGENTE 

VALORI LIMITE 

NOTAZIONE 3)  

8 ore 4)  

Breve Termine 5) 

mg/m3 

ppm 

mg/m3 

ppm 

Dietiletere 

Acetone 

Cloroformio 

Pelle 

Tricloroetano, 1,1,1- 

Etilammina 

Dicloroetano, 1,1- 

Pelle 

Fosgene 

Clorodifluorometano 

Butanone 

Acido propionico 

o-Xilene 

Pelle 

Diclorobenzene, 1,2- 

Pelle 

1,2,4-Trimetilbenzene 

Cumene 

Pelle 

Fenilpropene, 2- 

Etilbenzene 

Pelle 

-Caprolattame (polveri e vapori) 8) 

Eptan-3-one 

p-Xilene 

Pelle 

Diclorobenzene,, 1,4- 

Alcole allilico 

Pelle 

Etilen glicol 

Pelle 

Metossipropanolo-2,1- 

Pelle 

Metilpentan-2-one,4- 

m-Xilene 

Pelle 

2-Metossi-1-metiletilacetato 

Pelle 

Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene) 

Clorobenzene 

Cicloesanone 

Pelle 

Fenolo 

Pelle 

Tetraidrofurano 

Pelle 

5-metilesan-2-one 

eptano-2-one 

Pelle 

Piperazina (polvere e vapore) 8) 

Butossietanolo-2 

Pelle 

2-Butossietilacetato 

Pelle 

Etere dimetilico 

1,2,4-Triclorobenzene 

Pelle 

Trietilammina 

Pelle 

Acetato di isoamile 

Dimetilammina 

N,N-Dimetilacetammide 

Pelle 

Acrilato di n-butile 

Eptano, n- 

1,2,3-Trimetilbenzene 

5-Metileptano-3-one 

Acetato di 1-metilbutile 

Acetato di pentile 

Acetato di -3-amile 

Acetato di terz-amile 

Xilene, isomeri misti, puro 

Pelle 

Sulfotep 

Pelle 

Acido fluoridrico 

Argento, metallico 

Acido cloridrico 

Acido ortofosforico 

Ammoniaca anidra 

Fluoro 

Seleniuro di idrogeno 

Acido bromidrico 

Azoturo di sodio 

Pelle 

(2-Metossimetiletossi)-propanolo 

Pelle 

Fluoruri inorganici (espressi come  

F) 

Piombo inorganico e suoi composti 

1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances

2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number

3) La notazione «Pelle» attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle

4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore

5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato

6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa

7) ppm: parti per milione di aria (ml/ m3)

8) Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore

Allegato VIII-quater

(art. 72-ter, comma 1, lettera e)

Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria

Piombo e suoi composti ionici.

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3;

nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40g Pb/100 ml di sangue.

Allegato VIII-quinquies (81/c)

(art. 72-novies, comma 1)

Divieti

a) Agenti chimici

N. EINECS [1] 

N. CAS [2] 

Nome dell'agente 

Limite di concentrazione per l'esenzione 

2-naftilammina e suoi sali 

0.1% in peso 

4-amminodifenile e suoi sali 

0,1% in peso 

Benzidina e suoi sali 

0,1% in peso 

4-nitrodifenile 

0,1% in peso 

b) Attività lavorative: Nessuna

[1] EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance

[2] CAS Chemical Abstracts Service

Allegato VIII-sexies

(articolo 72-sexies, comma 2)

UNI EN 481:1994 

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. 

Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse. 

UNI EN 482:1998 

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. 

Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici. 

UNI EN 689 1997 

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. 

Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione. 

UNI EN 838 1998 

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. 

Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. 

Requisiti e metodi di prova. 

UNI EN 1076:1999 

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. 

Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. 

Requisiti e metodi di prova. 

UNI EN 1231 1999 

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. 

Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. 

Requisiti e metodi di prova. 

UNI EN 1232: 1999 

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. 

Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. 

Requisiti e metodi di prova. 

UNI EN 1540:2001 

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. 

Terminologia. 

UNI EN 12919:2001 

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. 

Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. 

Requisiti e metodi di prova. 

Allegato IX

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

1. Attività in industrie alimentari.

2. Attività nell'agricoltura.

3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale.

4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.

5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.

6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.

7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.



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