Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale
1. Il Parlamento; 2. Il Presidente della Repubblica; 3. Il Governo e la Pubblica Amministrazione;
4. La Corte Costituzionale;
5. La Magistratura;
6. La Corte dei
Conti; 7. Il Consiglio di Stato; 8. Il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia
e del Lavoro); 9. Il Consiglio Supremo di Difesa; 10. Il CSM (Consiglio
Superiore della Magistratura).
- Il Parlamento
è l’organo costituzionale titolare del potere legislativo. E’ costituito
da due Camere, pertanto il nostro ordinamento prevede un bicameralismo,
che da molti costituenti è stato definito “perfetto” in quanto entrambe le
Camere ricoprono le medesime funzioni ed hanno le stesse competenze. Le
uniche differenze riscontrabili sono dal punto di vista della composizione
(630 deputati contro i 315 senatori) e attinenti al diritto di elettorato:
sono necessari i 18 anni di età per votare alla Camera e i 25 anni per
essere eletto, mentre al Senato sono necessari i 25 anni di età per votare
e i 40 per essere eletto. Ciascuna Camera necessita di organi
indispensabili al suo funzionamento quali il Presidente, l’ufficio di
presidenza e le commissioni permanenti. Accanto a questi organi si
affiancano altri organi quali ad esempio le giunte parlamentari, i gruppi,
la proiezione dei partiti, ecc. Il Presidente della Camera è la terza
carica dello Stato ed è eletto a scrutinio segreto e necessita della
maggioranza dei due terzi componenti la Camera. Se non si
raggiunge tale quorum sarà necessaria la maggioranza assoluta dei suoi
componenti a partire dalla seconda votazione. Presiede il Parlamento
riunito in seduta comune per svolgere importanti funzioni quali l’elezione
del Presidente della Repubblica integrato con i rappresentanti delle
regioni. Ogni regione può assegnare tre delegati, ad eccezione della Val
d’Aosta che ha la possibilità di assegnarne soltanto uno, tuttavia tale
assegnazione deve essere effettuata a tutela delle minoranze e pertanto
dei delegati delle regioni ne vengono eletti due della maggioranza e uno delle
minoranze. L’elezione del Capo dello Stato avviene a scrutinio palese in
tre votazioni ed è necessaria la maggioranza dei due terzi componenti l’assemblea.
Se in queste votazioni non si raggiunge tale risultato sarà necessaria,
successivamente, la maggioranza assoluta dei presenti. Sarà eletto,
ovviamente, chi otterrà il maggior numero di voti e dovrà prestare
giuramento davanti al Parlamento così riunito, promettendo di prestare fedeltà
allo Stato italiano e ad osservare correttamente alla Costituzione
italiana attraverso un messaggio presidenziale. Successivamente il Capo
dello Stato entra in carica e ricopre il mandato presidenziale per sette
anni. Oltre alla sua elezione, nel Parlamento in Seduta Comune, viene
anche svolto il suo giudizio d’accusa qualora abbia commesso reati per
alto tradimento o attentato alla Costituzione e vengono eletti a tale scopo, 16 giudici
aggregati. In terzo luogo, vengono eletti i cinque giudici della Corte
Costituzionale di nomina parlamentare e i membri del Consiglio Superiore
della Magistratura con la maggioranza dei due terzi prevista nelle prime
tre votazioni. In caso di mancato raggiungimento del risultato,
successivamente sarà necessaria la maggioranza dei tre quinti componenti
l’assemblea. Oltre a presiedere il Parlamento in Seduta Comune, il
Presidente della Camera dirige le attività amministrative e mantiene
l’ordine all’interno della Camera stessa mediante l’applicazione del
regolamento e delle norme costituzionali. Egli rappresenta tale ramo
parlamentare e spetta a lui scegliere la commissione permanente cui far
esaminare i progetti di legge presentati alla Camera. Quanto all’elezione
del capo dello Stato, ha il compito di convocare le Camere trenta giorni
prima della scadenza del mandato presidenziale o quindici giorni prima per
motivi di morte o dimissioni spontanee presentate dal Presidente della
Repubblica. Oltre al Presidente, all’interno del Parlamento troviamo
l’ufficio di Presidenza, composto da quattro vice-presidenti che hanno una
funzione di supplenza nei confronti del Presidente della Camera, tre
questori che svolgono attività attinenti al buon andamento
dell’amministrazione nella sede di ciascuna Camera e pertinenti alla
sovrintendenza delle spese redigere il progetto di bilancio; otto
segretari cui spetta la sovrintendenza alla redazione dei processi verbali
e di coadiuvare il Presidente nelle operazioni di voto. I membri
dell’Ufficio di Presidenza sono eletti nella seduta successiva a quella
del Presidente, con previa mediazione fra i gruppi stessi da parte del
Presidente neo-eletto ai fini di assicurare la predetta
rappresentatività. Poi troviamo le
commissioni permanenti, che denotano una struttura decentrata in collegi
competenti per materia e garantiscono un controllo effettivo sull’attività
di indirizzo politico del Governo. Essendo specializzate su una
determinata materia costituiscono un punto di incontro fra le forze
parlamentari e Governo, in quanto mantengono dei rapporti anche con gli
altri membri dell’Esecutivo come i ministri, responsabili dei singoli
dicasteri. Accanto a questi organi necessari, troviamo i gruppi
parlamentari che si formano in base all’appartenenza ad un medesimo
partito politico e sono l’unione di deputati e senatori ed hanno il ruolo
centrale riguardo l’organizzazione e il buon andamento di ciascuna Camera.
Ai fini che possa definirsi un gruppo parlamentare è necessario un quorum
strutturale di venti deputati alla Camera e di dieci senatori al Senato.
Il Presidente, può designare un gruppo parlamentare in deroga ai minimi
indicati per motivi di organizzazione interna del partito o circa i
risultati ottenuti alle elezioni politiche. Un’ulteriore compito ricoperto
dai gruppi parlamentari è denotato dall’assegnazione dei membri che
andranno a comporre le commissioni parlamentari e ai rispettivi presidenti
è attribuita la funzione di determinare il programma e il calendario dei
lavori alla Camera. Il Presidente del Senato è la seconda carica dello
stato, rappresentante dell’omonimo organo, regola il dibattito in aula e
cura il buon a andamento dell’attività amministrativa degli organi che lo
compongono attraverso l’applicazione dei regolamenti e delle norme
costituzionali. Egli svolge una funzione di supplenza nei confronti del
Presidente della Repubblica per assenza o temporaneo impedimento, ma anche
quando il Capo dello Stato non si trova nel territorio nazionale, il
Presidente del Senato ricopre la sua carica. Come il Presidente della
Camera, anche quello del Senato segue una prassi simile: necessita della
maggioranza assoluta nei primi due scrutini ma se questo risultato non
viene conseguito, successivamente sarà sufficiente la maggioranza assoluta
dei senatori presenti. Anche qui, se nel terzo scrutinio non si ottiene
tale esito, lo stesso giorno si procederà al ballottaggio fra i candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti e verrà proclamato eletto
quello che otterrà la maggioranza. A parità di voti è eletto o andrà al
ballottaggio il più anziano di età. L’elezione del Presidente del Senato avviene
nella prima seduta del Senato e venti giorni prima delle elezioni
legislative.
- Il Presidente
della Repubblica è la più alta carica dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale come stabilito dalla Costituzione. Egli, come già ribadito, è
eletto in Parlamento in Seduta Comune integrato con i rappresentanti
regionali dove ogni Regione può assegnare tre delegati ciascuna, ad
eccezione della Val d’Aosta che può assegnarne soltanto uno. Tuttavia i
consigli regionali assegnano i delegati a tutela delle minoranze: vengono
assegnati due delegati della maggioranza e uno delle minoranze. Si
inducono tre votazione a scrutinio palese in cui è necessaria la
maggioranza dei due terzi componenti l’assemblea. Se non si raggiunge tale
risultato, successivamente sarà necessaria la maggioranza assoluta dei
presenti. Una volta eletto, il Presidente della Repubblica deve prestare
giuramento al Parlamento tramite un messaggio presidenziale in cui si
impegna per tutto il mandato, che dura sette anni, ad osservare la Costituzione e a
cooperare nelle attività di interesse generale. I requisiti per essere
eletto Presidente della Repubblica sono disciplinati dall’art. 84 e sono
l’età superiore ai 50anni, la cittadinanza italiana e il godimento dei
diritti politici e civili. Il mandato presidenziale ha la durata di sette
anni, il Capo dello Stato una volta scaduto il suo mandato entra di
diritto a far parte del Senato. Una volta entrato in carica, inoltre, gli
vengono conferiti l’ufficio di Presidenza della Repubblica, cioè tutti gli
uffici necessari alla sua attività, le risorse finanziarie necessarie a
lui e alla sua famiglia e le Tenuta di Castel Porziano a Roma e la Villa Roserbery a Napoli. Ricopre molte
funzioni, ha diversi rapporti con gli altri organi costituzionali ed
interviene su alcune procedure. Riguardo alla funzione di rappresentanza
esterna, egli accredita e riceve funzionari diplomatici; ratifica gli
accordi internazionali su proposta del Governo e previa autorizzazione
delle Camere quando occorre; effettua le visite ufficiali all’estero
accompagnato da un esponente del Governo ed infine dichiara lo Stato di
guerra deliberato dalle Camere. Per quel che concerne la procedura
normativa e la funzione legislativa, emana i decreti legge e i decreti
legislativi ed infine promulga le leggi. Inoltre può rinviare la delibera
legislativa alle Camere una sola volta tramite dei messaggi formali
motivati, qualora la legge entri in contrasto con i dettati
costituzionali, ma se le Camere ripresentano la stessa legge, il
Presidente della Repubblica è costretto a promulgarla. Al Capo dello stato
spettano le ultime due fasi dell’iter governativo (la nomina e il
giuramento). Oltre ad essere il Capo dello Stato è anche presidente del
CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) e gli spetta anche la nomina
dei cinque membri della Corte Costituzionale.
- Il Governo è
l’organo costituzionale, in quanto previsto dagli art. 92-93-94-95-96
della Costituzione italiana ed titolare del potere esecutivo. E’ costituito
dai singoli Ministri e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che
formano l’organo collegiale del Consiglio dei Ministri. Adotta i
decreti-legge e i decreti legislativi. Il rapporto fiduciario con il
Parlamento è una delle tappe fondamentali dell’iter governativo, in quanto
senza di essa l’Esecutivo non può entrare in carica. Il voto di fiducia è
necessario affinché un nuovo Governo possa insediarsi ed iniziare ad
operare, come sancito dall’art. 94 della Costituzione. Entro dieci giorni
dalla sua formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere entro dieci
giorni dalla sua formazione per il voto di fiducia, che viene espresso
tramite una mozione di fiducia motivata e viene votata per appello
nominale con lo scopo di creare una maggioranza politica. L’obbligo di
motivare la mozione da parte dei gruppi parlamentari è volto a sostenere
il governo in modo stabile. Tuttavia la votazione necessita della
maggioranza semplice e avviene a scrutinio palese, affinché i parlamentari
si assumano la responsabilità politica personale di sostenere il Governo. Il
voto contrario, quello di sfiducia, segue una procedura simile a quello di
fiducia e comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
e di tutti i singoli Ministri. Pertanto anche il voto di sfiducia
necessita della maggioranza semplice ed è indotto entro tre giorni dalle
dimissioni del Governo a garanzia del Presidente del Consiglio dei
Ministri. La questione di sfiducia è una richiesta da parte delle Camere
al Governo riguardo l’andamento dell’attività governativa. La nomina dei singoli componenti spetta
al Presidente della Repubblica che designa il Presidente del Consiglio dei
Ministri e i singoli ministri indicati dal Premier. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri rappresenta il Governo nei rapporti con gli altri
organi costituzionali e dirige l’attività amministrativa dei singoli
ministeri coordinando e guidando i singoli ministri nel loro esercizio
delle funzioni.
- La Corte costitu