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Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale

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Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale

1. Il Parlamento; 2. Il Presidente della Repubblica; 3. Il Governo e la Pubblica Amministrazione; 4. La Corte Costituzionale; 5. La Magistratura; 6. La Corte dei Conti; 7. Il Consiglio di Stato; 8. Il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro); 9. Il Consiglio Supremo di Difesa; 10. Il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura).



  1. Il Parlamento è l’organo costituzionale titolare del potere legislativo. E’ costituito da due Camere, pertanto il nostro ordinamento prevede un bicameralismo, che da molti costituenti è stato definito “perfetto” in quanto entrambe le Camere ricoprono le medesime funzioni ed hanno le stesse competenze. Le uniche differenze riscontrabili sono dal punto di vista della composizione (630 deputati contro i 315 senatori) e attinenti al diritto di elettorato: sono necessari i 18 anni di età per votare alla Camera e i 25 anni per essere eletto, mentre al Senato sono necessari i 25 anni di età per votare e i 40 per essere eletto. Ciascuna Camera necessita di organi indispensabili al suo funzionamento quali il Presidente, l’ufficio di presidenza e le commissioni permanenti. Accanto a questi organi si affiancano altri organi quali ad esempio le giunte parlamentari, i gruppi, la proiezione dei partiti, ecc. Il Presidente della Camera è la terza carica dello Stato ed è eletto a scrutinio segreto e necessita della maggioranza dei due terzi componenti la Camera. Se non si raggiunge tale quorum sarà necessaria la maggioranza assoluta dei suoi componenti a partire dalla seconda votazione. Presiede il Parlamento riunito in seduta comune per svolgere importanti funzioni quali l’elezione del Presidente della Repubblica integrato con i rappresentanti delle regioni. Ogni regione può assegnare tre delegati, ad eccezione della Val d’Aosta che ha la possibilità di assegnarne soltanto uno, tuttavia tale assegnazione deve essere effettuata a tutela delle minoranze e pertanto dei delegati delle regioni ne vengono eletti due della maggioranza e uno delle minoranze. L’elezione del Capo dello Stato avviene a scrutinio palese in tre votazioni ed è necessaria la maggioranza dei due terzi componenti l’assemblea. Se in queste votazioni non si raggiunge tale risultato sarà necessaria, successivamente, la maggioranza assoluta dei presenti. Sarà eletto, ovviamente, chi otterrà il maggior numero di voti e dovrà prestare giuramento davanti al Parlamento così riunito, promettendo di prestare fedeltà allo Stato italiano e ad osservare correttamente alla Costituzione italiana attraverso un messaggio presidenziale. Successivamente il Capo dello Stato entra in carica e ricopre il mandato presidenziale per sette anni. Oltre alla sua elezione, nel Parlamento in Seduta Comune, viene anche svolto il suo giudizio d’accusa qualora abbia commesso reati per alto tradimento o attentato alla Costituzione e vengono eletti a tale scopo, 16 giudici aggregati. In terzo luogo, vengono eletti i cinque giudici della Corte Costituzionale di nomina parlamentare e i membri del Consiglio Superiore della Magistratura con la maggioranza dei due terzi prevista nelle prime tre votazioni. In caso di mancato raggiungimento del risultato, successivamente sarà necessaria la maggioranza dei tre quinti componenti l’assemblea. Oltre a presiedere il Parlamento in Seduta Comune, il Presidente della Camera dirige le attività amministrative e mantiene l’ordine all’interno della Camera stessa mediante l’applicazione del regolamento e delle norme costituzionali. Egli rappresenta tale ramo parlamentare e spetta a lui scegliere la commissione permanente cui far esaminare i progetti di legge presentati alla Camera. Quanto all’elezione del capo dello Stato, ha il compito di convocare le Camere trenta giorni prima della scadenza del mandato presidenziale o quindici giorni prima per motivi di morte o dimissioni spontanee presentate dal Presidente della Repubblica. Oltre al Presidente, all’interno del Parlamento troviamo l’ufficio di Presidenza, composto da quattro vice-presidenti che hanno una funzione di supplenza nei confronti del Presidente della Camera, tre questori che svolgono attività attinenti al buon andamento dell’amministrazione nella sede di ciascuna Camera e pertinenti alla sovrintendenza delle spese redigere il progetto di bilancio; otto segretari cui spetta la sovrintendenza alla redazione dei processi verbali e di coadiuvare il Presidente nelle operazioni di voto. I membri dell’Ufficio di Presidenza sono eletti nella seduta successiva a quella del Presidente, con previa mediazione fra i gruppi stessi da parte del Presidente neo-eletto ai fini di assicurare la predetta rappresentatività. Poi troviamo le commissioni permanenti, che denotano una struttura decentrata in collegi competenti per materia e garantiscono un controllo effettivo sull’attività di indirizzo politico del Governo. Essendo specializzate su una determinata materia costituiscono un punto di incontro fra le forze parlamentari e Governo, in quanto mantengono dei rapporti anche con gli altri membri dell’Esecutivo come i ministri, responsabili dei singoli dicasteri. Accanto a questi organi necessari, troviamo i gruppi parlamentari che si formano in base all’appartenenza ad un medesimo partito politico e sono l’unione di deputati e senatori ed hanno il ruolo centrale riguardo l’organizzazione e il buon andamento di ciascuna Camera. Ai fini che possa definirsi un gruppo parlamentare è necessario un quorum strutturale di venti deputati alla Camera e di dieci senatori al Senato. Il Presidente, può designare un gruppo parlamentare in deroga ai minimi indicati per motivi di organizzazione interna del partito o circa i risultati ottenuti alle elezioni politiche. Un’ulteriore compito ricoperto dai gruppi parlamentari è denotato dall’assegnazione dei membri che andranno a comporre le commissioni parlamentari e ai rispettivi presidenti è attribuita la funzione di determinare il programma e il calendario dei lavori alla Camera. Il Presidente del Senato è la seconda carica dello stato, rappresentante dell’omonimo organo, regola il dibattito in aula e cura il buon a andamento dell’attività amministrativa degli organi che lo compongono attraverso l’applicazione dei regolamenti e delle norme costituzionali. Egli svolge una funzione di supplenza nei confronti del Presidente della Repubblica per assenza o temporaneo impedimento, ma anche quando il Capo dello Stato non si trova nel territorio nazionale, il Presidente del Senato ricopre la sua carica. Come il Presidente della Camera, anche quello del Senato segue una prassi simile: necessita della maggioranza assoluta nei primi due scrutini ma se questo risultato non viene conseguito, successivamente sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei senatori presenti. Anche qui, se nel terzo scrutinio non si ottiene tale esito, lo stesso giorno si procederà al ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e verrà proclamato eletto quello che otterrà la maggioranza. A parità di voti è eletto o andrà al ballottaggio il più anziano di età. L’elezione del Presidente del Senato avviene nella prima seduta del Senato e venti giorni prima delle elezioni legislative.
  2. Il Presidente della Repubblica è la più alta carica dello Stato e rappresenta l’unità nazionale come stabilito dalla Costituzione. Egli, come già ribadito, è eletto in Parlamento in Seduta Comune integrato con i rappresentanti regionali dove ogni Regione può assegnare tre delegati ciascuna, ad eccezione della Val d’Aosta che può assegnarne soltanto uno. Tuttavia i consigli regionali assegnano i delegati a tutela delle minoranze: vengono assegnati due delegati della maggioranza e uno delle minoranze. Si inducono tre votazione a scrutinio palese in cui è necessaria la maggioranza dei due terzi componenti l’assemblea. Se non si raggiunge tale risultato, successivamente sarà necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. Una volta eletto, il Presidente della Repubblica deve prestare giuramento al Parlamento tramite un messaggio presidenziale in cui si impegna per tutto il mandato, che dura sette anni, ad osservare la Costituzione e a cooperare nelle attività di interesse generale. I requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica sono disciplinati dall’art. 84 e sono l’età superiore ai 50anni, la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici e civili. Il mandato presidenziale ha la durata di sette anni, il Capo dello Stato una volta scaduto il suo mandato entra di diritto a far parte del Senato. Una volta entrato in carica, inoltre, gli vengono conferiti l’ufficio di Presidenza della Repubblica, cioè tutti gli uffici necessari alla sua attività, le risorse finanziarie necessarie a lui e alla sua famiglia e le Tenuta di Castel Porziano a Roma e la Villa Roserbery a Napoli. Ricopre molte funzioni, ha diversi rapporti con gli altri organi costituzionali ed interviene su alcune procedure. Riguardo alla funzione di rappresentanza esterna, egli accredita e riceve funzionari diplomatici; ratifica gli accordi internazionali su proposta del Governo e previa autorizzazione delle Camere quando occorre; effettua le visite ufficiali all’estero accompagnato da un esponente del Governo ed infine dichiara lo Stato di guerra deliberato dalle Camere. Per quel che concerne la procedura normativa e la funzione legislativa, emana i decreti legge e i decreti legislativi ed infine promulga le leggi. Inoltre può rinviare la delibera legislativa alle Camere una sola volta tramite dei messaggi formali motivati, qualora la legge entri in contrasto con i dettati costituzionali, ma se le Camere ripresentano la stessa legge, il Presidente della Repubblica è costretto a promulgarla. Al Capo dello stato spettano le ultime due fasi dell’iter governativo (la nomina e il giuramento). Oltre ad essere il Capo dello Stato è anche presidente del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) e gli spetta anche la nomina dei cinque membri della Corte Costituzionale.
  3. Il Governo è l’organo costituzionale, in quanto previsto dagli art. 92-93-94-95-96 della Costituzione italiana ed titolare del potere esecutivo. E’ costituito dai singoli Ministri e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che formano l’organo collegiale del Consiglio dei Ministri. Adotta i decreti-legge e i decreti legislativi. Il rapporto fiduciario con il Parlamento è una delle tappe fondamentali dell’iter governativo, in quanto senza di essa l’Esecutivo non può entrare in carica. Il voto di fiducia è necessario affinché un nuovo Governo possa insediarsi ed iniziare ad operare, come sancito dall’art. 94 della Costituzione. Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere entro dieci giorni dalla sua formazione per il voto di fiducia, che viene espresso tramite una mozione di fiducia motivata e viene votata per appello nominale con lo scopo di creare una maggioranza politica. L’obbligo di motivare la mozione da parte dei gruppi parlamentari è volto a sostenere il governo in modo stabile. Tuttavia la votazione necessita della maggioranza semplice e avviene a scrutinio palese, affinché i parlamentari si assumano la responsabilità politica personale di sostenere il Governo. Il voto contrario, quello di sfiducia, segue una procedura simile a quello di fiducia e comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutti i singoli Ministri. Pertanto anche il voto di sfiducia necessita della maggioranza semplice ed è indotto entro tre giorni dalle dimissioni del Governo a garanzia del Presidente del Consiglio dei Ministri. La questione di sfiducia è una richiesta da parte delle Camere al Governo riguardo l’andamento dell’attività governativa.   La nomina dei singoli componenti spetta al Presidente della Repubblica che designa il Presidente del Consiglio dei Ministri e i singoli ministri indicati dal Premier. Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta il Governo nei rapporti con gli altri organi costituzionali e dirige l’attività amministrativa dei singoli ministeri coordinando e guidando i singoli ministri nel loro esercizio delle funzioni.
  4. La Corte costitu

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