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Sezione I: Lo Statuto
Dal punto di vista giuridico formale, lo Stato italiano sorge con la legge n.4671 del 17 marzo 1861, che attribuisce al sovrano il titolo di Re d’Italia: si È trattata di una graduale incorporazione dei vari Stati con province annesse al Regno di Sardegna, che mantenne la sua continuitÀ assumendo la denominazione di Regno d’Italia.
Lo Statuto Albertino È la Costituzione che Carlo Alberto concesse nel 1848, nel contesto della ventata rivoluzionaria che sconvolse i residui assolutismi europei in quegli anni, ispirata ai principi di separazione dei poteri e dell’uguaglianza dei sudditi: “legge fondamentale, perpetua e irrevocabile della monarchia”, “concessa” dal sovrano. Il principio monarchico si associava a quello rappresentativo, anche se la rappresentativitÀ, espressa dalla Camera dei Deputati, era inizialmente assai circoscritta.
Lo Statuto era la Costituzione flessibile, e dimostrÃ’ una notevole capacitÀ di adattamento adeguandosi con relativa facilitÀ ai mutamenti politici del periodo 1848 – 1922:
sorto come Costituzione del Regno di Sardegna, divenne senza difficoltÀ Cost. del Regno d’Italia;
da regime politico a partecipazione popolare ristretta sopportÒ il progressivo allargamento al suffragio di sempre piÙ ampie masse popolari;
legato a un principio di discriminazione dei culti acattolici nei confronti della religione cattolica, consentÃŒ l’affermarsi dell’eguaglianza fra i culti e la separazione fra Stato e Chiesa.
L’evoluzione storica venne bruscamente interrotta dall’avvento al potere del fascismo.
Sotto un profilo formale, il passaggio al fascismo È avvenuto nella legalitÀ statuaria, anche se a partire dal 1925 iniziÃ’ una azione di demolizione degli istituti costituzionali qualificanti del regime che si era realizzato limitazione e abolizione delle principali libertÀ, soppressione del carattere rappresentativo dello Stato, eliminazione dell’eguaglianza fra i cittadini attraverso discriminazioni razziali.
Il fascismo cadde fra il 25 luglio 1943 quando Mussolini perse il posto di Capo del Governo.
Sezione II: Verso la nuova Costituzione
Con la caduta del fascismo iniziÃ’ un processo di rinnovamento istituzionale che si incentrÃ’ nella scelta repubblicana e nella approvazione di una nuova Costituzione. È il cosiddetto periodo transitorio (25 luglio 1943 – 1° gennaio 1948), in cui si distinguono quattro fasi:
dalla caduta del fascismo (25 luglio 1943) all’annuncio dell’armistizio con gli alleati (8 settembre 1943) sono detti i 45 giorni del Governo Badoglio durante i quali, mentre sul piano internazionale si continuano le trattative per fa cessare la guerra del nostro Paese, sul piano interno il Re cerca di addossare al fascismo ogni responsabilitÀ del regime autoritario, permettendo alla monarchia di non essere coinvolta nel crollo del regime;
dall’armistizio fino alla presa di Roma da parte degli alleati (4 giugno 1944) e che È caratterizzata soprattutto dal duro contrasto fra il Re Vittorio Emanuele III e i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale che, ritenendo il Re responsabile del periodo autoritario, chiedevano l’elezione di un’Assemblea costituente per decidere delle nuove istituzioni del Paese tali rivendicazioni portarono al Patto di Salerno, in cui i partiti del C.N.L. accettavano di collaborare con la monarchia fino alla fine della guerra a patto poi di eleggere la desiderata Assemblea costituente;
dalla presa di Roma al referendum istituzionale con l’elezione dell’Assemblea costituente (2 giugno 1946). Vittorio Emanuele, in accordo con il C.N.L., nomina il figlio principe Umberto luogotenente generale del Regno, con il compito di provvedere a tutti gli affari dell’amministrazione e all’esercizio di tutte le prerogative regie, firmando i reali decreti nomina irrevocabile che trasferisce tutti i poteri al principe.
La tregua istituzionale fu violata in due casi dalla monarchia fino al referendum istituzionale in cui il popolo scelse la repubblica (invece della monarchia), 2 giugno 1946 (data di nascita della repubblica) 16 giugno 1946 la Corte di cassazione, riunita a Montecitorio nella sala della Lupa, proclamÃ’ ufficialmente la Repubblica con conseguente espulsione dei Savoia dal Paese;
dalla prima riunione dell’Assemblea costituente (25 giugno 1946) fino al 1° gennaio 1948 con l’entrata in vigore della nuova Costituzione compito dell’Assemblea costituente fu quello di redigere e di deliberare la nuova costituzione.
La redazione del progetto di costituzione fu affidata a una commissione di 75 deputati detta Commissione dei 75 o Commissione Ruini.
Sezione III: La Costituzione repubblicana
La Costituzione si compone di 139 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie.
Comprende un nucleo di principi fondamentali (art. 1 – 12) e due parti:
diritti e doveri dei cittadini (art. 13 – 54): si divide in 4 titoli, rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici;
all’ordinamento della Repubblica ( art. 55 – 139): si divide in 6 titoli, il parlamento, il presidente della Repubblica, il governo, la magistratura, le regioni, le province, i comuni, le garanzie costituzionali.
Le disposizioni finali e transitorie comprendono norme destinate a completare il testo costituzionale o di efficacia limitata nel tempo.
Si puÃ’ affermare che le caratteristiche della Costituzione italiana sono:
rigiditÀ: non assoluta, bensÌ attenuata, nel senso che È possibile modificarla, ma solo con un progetto aggravato, e solo per alcuni aspetti;
lunghezza: si occupa cioÈ di argomenti di cui non tutte le costituzioni si occupano;
programmaticitÀ: vengono stabiliti obiettivi e scelte di fondo da seguire. Esistono norme, da molti criticate, che impegnano il legislatore futuro, e che impongono una tavola di principi e valori anche per l’avvenire;
apertura: molte norme hanno infatti un carattere generico, che riflettono il carattere compromissorio.
Per quanto attiene al disegno generale e alle scelte principali operate dai costituenti la Costituzione fu frutto di un compromesso tra i partiti popolari antifascisti (D.C., P.C.I., P.S.I.) costitutivi dell’Assemblea costituente, e riflette cosÃŒ un’ispirazione di tipo cattolico – marxista, ma anche di tipo liberale. Sebbene la Costituzione scaturÃŒ da un compromesso e un accordo, essi furono realizzati nel segno dell’equilibrio senza creare fratture.
La Costituzione ha costituito un punto di incontro fra le maggiori forze popolari (che influenzarono la sua redazione soprattutto nella parte dedicata ai diritti e ai principi fondamentali), ponendo le premesse per una forte spinta innovativa della societÀ nazionale e il fatto che fu approvata da una larga maggioranza testimonia il fatto che tale compromesso fu un frutto scaturito dal pensiero di tutti gli italiani in quel momento. Si verificÃ’ comunque una costante lentezza nell’attuazione delle disposizioni.
La Costituzione traduceva in norme positive le aspirazioni di libertÀ che avevano animato la lotta contro il fascismo e il totalitarismo, facendo spazio al pluralismo politico e sociale e all’apertura sul piano internazionale per favorire la pace e la giustizia fra le Nazioni.
La Costituzione fissa obiettivi il cui raggiungimento deve essere realizzato mediante legislazione ordinaria.
A seguito dei dibattiti sulla revisione costituzionale venne presentata una proposta di legge costituzionale che venne definitivamente approvata il 22 gennaio 1997 e promulgata come legge costituzionale il 24 gennaio 1997. Tale legge ha isituito una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali composta di 70 parlamentari (35 deputati e 35 senatori) nominati dai presedenti delle Camere su designazione dei presidenti dei gruppi, rispettando la proporzione esistente fra i gruppi medesimi.
Tale Commissione aveva il compito di esaminare in sede referente i progetti di legge costituzionale ad essa assegnati e soprattutto di redigere un progetto di legge di riforma della parte II della Costituzione in particolare in materia di forma di Stato, forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie. Questo progetto di revisione provocÃ’ perÃ’ opposizioni politiche, restando di fatto bloccato.
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