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Il diritto si presenta come un insieme di regole dirette a disciplinare il comportamento dell’uomo nella societÀ .
Le norme sociali sono regole del dover essere, le leggi naturali sono regole dell’essere (descrivono quello che È).
Il diritto dello Stato, proprio per la sua maggior forza dovuta all’autoritÀ preminente dell’ente sociale che lo esprime, È il fenomeno giuridico piÙ rilevante e prevalente.
Le funzioni del diritto sono
repressione dei comportamenti socialmente dannosi diritto penale
allocazione di beni e servizi a favore degli individui e della societÀ diritto civile
disciplina delle istituzioni e delle distribuzione dei poteri (allocazione dei poteri pubblici) diritto processuale.
Caratteri della norma giuridica:
generalitÀ: applicabile a tutti coloro che si trovino nella situazione disciplinata dalla norma;
astrattezza: esprime una volontÀ preliminare disciplina situazioni che potranno verificarsi;
novitÀ: deve innovare l’ordinamento, o disciplinando situazioni prima non considerate o modificando una precedente disciplina;
esterioritÀ: oggetto della sua disciplina È l’azione esterna del soggetto (il suo agire);
interdipendenza: crea un’interdipendenza tra posizioni di vantaggio e di svantaggio;
imperativitÀ: contiene un precetto la cui attuazione È garantita da un meccanismo sanzionatorio.
Teoria “normativa”: nell’ordinamento giuridico dalla norma fondamentale si giunge al comando concreto in una disposizione gradualistica di rigorosa correlazione tra norme sopra e sottoordinate (Scuola viennese).
Teoria “istituzionale”: un ordinamento non si risolve solo di norme: il diritto È innanzitutto assetto della collettivitÀ e la norma È solo la manifestazione di tale assetto.
Alle due teorie si preferisce la tesi secondo cui l’organizzazione sociale traduce nelle norme e nell’ordinamento le proprie finalitÀ e le scelte che compie di fronte a problemi storici.
Esistono una pluralitÀ di ordinamenti giuridici, dati dalla pluralitÀ degli Stati. Ma per accertare la reale esistenza di un ordinamento si deve verificare l’effettivitÀ, ovvero la vigenza delle norme da esso poste.
Il diritto privato È il diritto degli interessi particolari, che sono trattati come interessi disponibili bisogni, esigenze, finalitÀ, valori dei quali gli stessi interessati possono decidere, in certi limiti, se e come cercare la soddisfazione o accettare il sacrificio.
Il diritto pubblico È il diritto degli interessi generali, e quindi sono diritti indisponibili sia da un singolo interessato che da un gruppo di interessati essi riguardano infatti tutta la collettivitÀ e perciÒ la loro concreta realizzazione sono affidati alla pubblica autoritÀ.
Il diritto pubblico si divide in diritto interno e internazionale.
Il diritto pubblico interno si distingue in diritto costituzionale, amministrativo, penale, processuale (civile, penale e amministrativo), ecclesiastico, tributario, dell’economia, etc.
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