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La Magistratura
Sezione I: Principi generali. l’indipendenza dei giudici e dell’ordine giudiziario
La magistratura È un insieme di organi che esercitano la funzione giurisdizionale (potere giudiziario) in modo autonomo e indipendente dagli altri poteri delle Stato (potere legislativo ed esecutivo) per adempiere il mandato che esercita in nome del popolo
In passato si È sempre cercato di riconoscere alla magistratura la garanzia della corretta applicazione del diritto oggettivo alle situazioni concrete.
Funzione giurisdizionale: consiste nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto oggettivo (cioÈ delle regole generali) al caso concreto, da parte di un organo terzo rispetto al conflitto e di solito in seguito a impulso di parte applicazione del potere giurisdizionale.
La funzione giurisdizionale È la funzione esercitata di regola dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, ai sensi dell’art.102 Cost.
La funzione giurisdizionale, propria del giudice, È una delle funzioni fondamentali dello Stato (le altre sono la funzione legislativa, svolta dal Parlamento, e quella amministrativa, svolta dalla Pubblica amministrazione). Con il termine funzione giurisdizionale ci si riferisce a tutte le attivitÀ dei giudici.
L’insieme dei giudici togati (cioÈ i magistrati di carriera) costituiscono la magistratura e il loro potere si chiama potere giudiziario.
Indipendenza dei giudici: l’indipendenza dei giudici È un principio disciplinato ampiamente dalla Costituzione: “i giudici sono soggetti soltanto alla legge” art.101, 2°comma; “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” art.104, 1°comma; “spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati” art.105.
Appare evidente l’intendimento del costituente di tutelare sia l’indipendenza funzionale sia quella organizzativa (intesa come autogoverno) dell’ordine giudiziario.
L’indipendenza funzionale dei giudici consiste nella possibilitÀ di giudicare senza altra soggezione che non sia la soggezione alla legge ( “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”).
È escluso che il magistrato possa subire pressioni o influenze dirette ad incidere sul suo giudizio, alterando la volontÀ della legge. Egli infatti nell’applicare la legge deve attribuire il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dato dall’intenzione del legislatore.
La dipendenza del giudice dalla legge, che deve applicare per quello che È e per quello che vuol dire, È senza riserve, ma È anche l’unica; per legge si intende il diritto oggettivo, quale che ne sia la fonte di produzione.
L’indipendenza organizzativa della magistratura È la tutela del giudice fuori dal giudizio.
A ciÃ’ mira l’autonomia e l’autogoverno del potere giudiziario art.104 Cost.: “la magistratura costituisce un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere”. L’art. 107 Cost. afferma che i giudici sono inamovibili, se non con il proprio consenso o con decisione del CSM adottata per gravi motivi o per iniziativa dello stesso giudice. I giudici tra loro non si differenziano per posizione (non esistono gerarchie) ma unicamente per funzioni.
Il Consiglio superiore della magistratura: assicura il collegamento tra potere giudiziario e altri poteri dello Stato.
Il CSM si compone di tre membri di diritto (il presidente della Repubblica che presiede il CSM, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione) e da 30 membri elettivi (20 sono eletti dai magistrati ordinari e 10 dal Parlamento in seduta comune), dall’art. 104 Cost.
La Costituzione inoltre detta altre norme in materia di composizione e funzionamento del CSM:
il presidente del CSM È il presidente della Repubblica;
il vicepresidente È eletto fra 10 componenti di nomina parlamentare (designati dal Parlamento);
i membri elettivi del Consiglio durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili;
tali membri, durante la carica, non possono essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Tuttavia la Costituzione nulla dice riguardo al numero dei componenti elettivi il CSM rinviando, implicitamente, alle leggi ordinarie.
Spettano al CSM le assunzioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art.105 Cost.). Sempre al CSM spetta designare professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio (art.106 Cost.).
La legge n°195 del 1958 dice inoltre che: il CSM puÃ’ fare proposte al ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; il CSM puÃ’ dare pareri al ministro sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto attinente alle predette materie.
Appare dunque chiara la competenza del CSM in tutte le materie attinenti allo stato giuridico dei magistrati e al governo dell’ordine giudiziario, in modo da essere considerato organo di autogoverno della magistratura, capace di realizzare l’indipendenza organizzativa di cui essa necessita.
È previsto un Comitato di presidenza, con il compito di promuovere l’attivitÀ e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio e di provvedere alla gestione dei fondi; È composto dal vice presidente, dal primo presidente della Corte di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima.
Nell’ambito del CSM sono costituite, all’inizio di ogni anno, commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio, nonché la Commissione speciale competente a formulare le proposte per il conferimento degli uffici direttivi.
Di grande importanza È la sezione disciplinare del CSM, competente a conoscere dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati; composta da 15 membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti (in paritÀ prevale il voto del presidente) e si traducono in DPR o decreti del ministro per la grazia e la giustizia; i componenti del CSM “non sono punibili per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni e concernenti l’oggetto della discussione”.
Contro i provvedimenti del CSM la legge ammette il ricorso al giudice amministrativo per motivi di legittimitÀ, mentre contro i provvedimenti in materia disciplinare È ammesso ricorso, che ha effetto sospensivo, alle sezioni unite della Corte di Cassazione.
Posizione costituzionale del CSM
Sono considerati costituzionali quegli organi che sono elementi essenziali della struttura del regime politico di uno Stato e la loro mancanza modifica la struttura o il regime dello stesso Stato. Di conseguenza il CSM non È un organo costituzionale ma un organo a rilevanza costituzionale (poiché pare troppo riduttivo classificarlo soltanto come organo di alta amministrazione).
Posizione del CSM nell’organizzazione complessiva del potere giudiziario
Il potere giudiziario È munito di due organi: la Corte di cassazione e il CSM. Nell’ambito del potere giudiziario ogni organo È nello stesso tempo potere essendo competente ad esprimere la volontÀ del potere giudiziario in modo potenzialmente definitivo.
La Costituzione detta altri importanti principi in materia di ordinamento giurisdizionale e di esercizio della funzione giurisdizionale. La giurisdizione puÃ’ essere ordinaria o speciale.
Anzitutto, È regola generale che la funzione giurisdizionale È esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario criterio dell’unicitÀ di giurisdizione, ispirata alla necessaria garanzia di obiettivitÀ del giudizio impedendo, di norma, la costituzione di giudici speciali o di giudici straordinari (principio che puÃ’ subire eccezioni in riferimento a situazione particolari: come l’istituzione di sezioni agrarie e i tribunali per minorenni), art.102, 2°comma.
Ancora, la Costituzione prevede espressamente la permanenza del Consiglio di Stato e di altri organi di giustizia amministrativa della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Giurisdizione ordinaria: si suddivide a sua volta in civile e penale. La giurisdizione civile agisce nelle controversie tra privati, o tra privati e la P.a., per difendere i diritti soggettivi. La giurisdizione penale ha il compito di reprimere i reati e a difendere la collettivitÀ, assegnando pene a coloro che i giudici ritengano colpevoli di non aver rispettato le leggi.
Giurisdizione speciale: esercitano la loro funzione in settori particolari e anche i giudici che la compongono sono sottoposti a regole diverse da quelle dei giudici ordinari. La giurisdizione amministrativa si occupa delle controversie fra privati e la P.a. per la tutela degli interessi legittimi. La giurisdizione contabile viene esercitata dalla Corte dei conti, che si occupa di controllare in quale modo viene speso il denaro pubblico e di chiedere il risarcimento da quegli amministratori che ne hanno fatto cattivo uso. La giurisdizione militare ha competenza per i reati commessi da militari sia in tempo di pace sia in guerra, e per quelli dei civili commessi in tempo di guerra. Infine sulle controversie tra fisco e contribuenti sono chiamate a giudicare le Commissioni tributarie, mentre in merito al demanio idrico sono competenti i tribunali della acque.
ResponsabilitÀ civile dei giudici: con l’adozione della legge 13 aprile 1988, n.117, si È attuata una revisione normativa che ha modificato tutto il sistema: puÃ’ agire in giudizio chiunque abbia “subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni,o per diniego di giustizia”. L’azione si propone contro lo Stato e mira ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non che derivino da privazione della libertÀ personale.
Solo successivamente, entro 1 anno dall’effettuato risarcimento, lo Stato esercita l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato per una somma che, ad eccezione per i casi di dolo, non puÃ’ superare 1/3 di un annualitÀ dello stipendio percepito da un magistrato.
Al fine di evitare richieste infondate o eccessive la legge prevede un preventivo esame di ammissibilitÀ della domanda assegnato allo stesso tribunale che dovrÀ pronunciarsi sul merito.
Sezione II : La Magistratura ordinaria
La funzione giurisdizionale È esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Per converso, ai giudici ordinari spetta il potere giurisdizionale nella sua generalitÀ, con la sola esclusione delle materie e delle situazioni attribuite per legge a giudici speciali o a sezioni specializzate.
La magistratura ordinaria È disciplinata dall’ordinamento giudiziario che va adottato con legge (art.108 Cost.) riserva assoluta di legge statale.
In base al vigente ordinamento giudiziario, la giustizia, nelle materie civile e penale, È amministrata dal giudice di pace, dal pretore, dal tribunale ordinario, dalla Corte di appello, dalla Corte d’assise e dalla Corte di cassazione.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversitÀ di funzioni (art.107 Cost.). La l. 24 maggio 1951, n°329 ha provveduto a distinguere i magistrati ordinari, secondo le funzioni, in magistrati di tribunale, di Corte d’appello e di Corte di Cassazione.
Ogni processo puÒ svolgersi al massimo in 3 gradi, quindi una controversia puÒ essere decisa non da un solo giudice, ma da piÙ giudici in tempi diversi. Infatti, se una o piÙ parti non sono soddisfatte dekka decisione di primo grado possono rivolgersi a un altro giudice.
Nel giudizio di primo grado la questione viene esaminata per la prima volta e viene emessa una sentenza o un altro provvedimento da parte del giudice competente.
Nel giudizio di secondo grado, detto di appello, la questione viene riesaminata da un giudice diverso, che emetterÀ a sua volta una sentenza o un altro provvedimento; questo secondo giudizio puÒ annullare gli effetti del primo, modificandoli, oppure puÒ confermarli. Naturalmente, se le parti sono soddisfatte del giudizio di primo grado, si asterranno dal fare domanda di giudizio di secondo grado.
Il giudizio di terzo grado, detto di cassazione, ha lo scopo, in qualche caso, di riesaminare la sentenza d’appello. Il giudizio di cassazione È il piÙ elevato e l’ultimo dei gradi del processo. L’organo competente È la Corte di cassazione, unico giudice sia per i processi di giurisdizione ordinaria sia per quelli di giurisdizione speciale (a differenza del giudizio d’appello, pronunciato da giudici diversi a seconda della materia della controversia). La Corte di cassazione ha sede a Roma e i magistrati che la compongono sono quelli di grado piÙ elevato nella carriera di giudice.
La Corte giudica in terzo grado sono quando una delle parti sostiene che ne giudizio precedente vi È stata una violazione di legge. Il giudizio della cassazione È quindi un giudizio sulla legittimitÀ: essa infatti non tiene conto di come si sono svolti i fatti (o il reato) che hanno dato occasione al processo, ma controlla che nel giudicare sia stato riespettato il diritto: non È quindi un giudizio sul fatto (che sarebbe un giudizio di merito), ma sulla forma, cioÈ appunto un giudizio di legittimitÀ. Solo la Corte di cassazione puÒ dare questo tipo di giudizio, quelli di primo e di secondo sono invece giudizi di merito.
In sede civile i magistrati giudicanti sono il giudice di pace, il pretore, il tribunale, la Corte d’appello e la Corte di Cassazione. Giudice di pace e pretore sono giudici individuali (o monocratici), gli altri sono collegiali.
Il giudice di pace, il pretore e il tribunale sono giudici di primo grado, in base ai criteri di competenza fissati dal codice di procedura civile.
Le sentenze dei giudici di primo grado possono essere impugnate con appello (principio del doppio grado di giurisdizione). Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado (salvo quelle del giudice di pace) possono essere impugnate con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per ottenere che vengano cassate (cioÈ annullate con o senza rinvio).
La Corte di Cassazione È giudice di legittimitÀ e non di merito, quindi puÒ essere investita solo per questioni di diritto.
In sede penale i magistrati giudicanti sono il giudice di pace, il pretore, il tribunale, il tribunale per i minorenni, la Corte d’assise, d’appello e la Corte di Cassazione, secondo le norme del nuovo codice di procedura penale.
Il giudice di pace, il pretore, il tribunale, il tribunale per i minorenni, la Corte d’assise sono giudici di primo grado in base ai criteri di competenza fissati dal codice di procedura penale.
Anche in sede penale vige il principio del doppio grado di giurisdizione, cioÈ È prevista la possibilitÀ di impugnazione della sentenza di primo grado.
L’appello contro le sentenze del giudice di pace, del pretore, del tribunale, del tribunale per i minorenni, della Corte d’assise si propone rispettivamente dinanzi al tribunale, alla Corte d’appello, alle sezione di Corte d’appello per i minorenni, alla Corte d’assise d’appello.
Possono essere impugnati dinanzi alla Corte di cassazione i provvedimenti penali non soggetti di per se stessi ad appello o pronunciati in grado d’appello per motivi di diritto.
Sia in sede civile sia in sede penale il processo si articola in 3 fasi: la fase dell’istruzione (o istruttoria), la fase del giudizio e la fase di esecuzione. Le prime due fasi danno luogo al processo di cognizione e l’ultima a quello di esecuzione.
Il pubblico ministero
Esso È un altro organo previsto dall’ordinamento giudiziario che si affianca al giudice: alle dipendenze del procuratore capo si trovano i sostituti procuratori.
Il p.m. assume diverse denominazioni a seconda del giudice presso il quale esercita le sue funzioni, come ad es.: pubblico ministero, procuratore della Repubblica, procuratore generale presso la Corte d’appello o presso la Corte di cassazione.
L’ordinamento giudiziario conferisce al p.m. una serie di attribuzioni dirette, fra l’altro, ad assicurare l’osservanza delle leggi, la pronta e regolare amministrazione della giustizia, la repressione dei reati, l’esecuzione dei giudicati.
In materia civile, il p.m. esercita l’azione civile e interviene nei processi, nei casi stabiliti dalla legge (in particolare nei processi riguardanti lo stato delle persone, nei processi di cassazione, ecc…); in materia penale, il p.m. È obbligato, secondo l’art.112 Cost., ad esercitare l’azione penale ed interviene a tutte le udienze penali delle corti, dei tribunali e delle preture.
Il p.m. ha carattere del tutto “neutrale” ed È estraneo all’apparato amministrativo: la sua funzione non puÃ’ essere considerata giurisdizionale (non spetta al p.m. giudicare) ma non puÃ’ essere nemmeno considerata di parte, essendo finalizzata all’interesse generale e al rispetto della legge.
Il giudice naturale precostituito per legge
Nessuno, secondo Costituzione, puÃ’ essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge; la precostituzione del giudice, non in quanto persona fisica, ma in quanto organo, comporta la previa determinazione di competenze realizzabili in futuro e non giÀ, a posteriori, in relazione a una controversia giÀ insorta. Non un giudice qualsiasi È competente a giudicare la fattispecie ma solo il “giudice naturale”.
Garanzie costituzionali del processo
La Costituzione fissa alcuni principi in materia processuale: ognuno puÃ’ agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi; art.113: “contro gli atti della pubblica amministrazione È sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.Tale tutela non puÃ’ essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.”
Art.24, 2°comma: “la difesa È un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. La Costituzione prevede che siano assicurati, ai non abbienti,mezzi per agire e difendersi davanti ogni giurisdizione”. 4°comma: “È affidato alla legge il compito di determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”.
Garanzie del processo penale
Alcuni principi fissati dalla Costituzione: nessuno puÃ’ essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (irretroattivitÀ della legge penale e riserva assoluta di legge, art.25); art.27: personalitÀ della responsabilitÀ penale, presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva, principi relativi alle finalitÀ e all’entitÀ delle pene.
L’art.111 Cost. contiene 2 disposizioni relative all’obbligo dei provvedimenti giurisdizionali e alla possibilitÀ di ricorso in Cassazione contro tutte le sentenze e i provvedimenti sulla libertÀ personale.
Tanto nel processo civile quanto in quello penale i provvedimenti dei giudici possono assumere la forma del decreto (da non motivare), dell’ordinanza o della sentenza (entrambe da motivare).
Il ricorso in Cassazione per violazione di legge È sempre ammesso contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertÀ personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali e mira ad evitare la possibilitÀ di escludere il ricorso in Cassazione per particolari materie o limitandolo a particolari vizi di legittimitÀ. Unica eccezione a questo principio si ha per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Sezione III: I giudici speciali
I principi fondamentali che risultano dalla Costituzione in ambito di giudici speciali sono:
a) la funzione giurisdizionale È esercitata da magistrati ordinari, secondo l’art.102, ed È vietata l’istituzione di giudici straordinari (creati appositamente per una controversia) o speciali (che si occupano solo di alcune materie), consentendosi soltanto l’istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari; b) revisione, e quindi sopravvivenza, dei giudici speciali di giurisdizione esistenti (ed È dunque un’eccezione al principio a)); c) mantenimento delle funzioni giurisdizionali di alcuni giudici speciali quali il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e i tribunali militari; d) istituzione, nelle Regioni, con legge statale, di organi di giustizia amministrativa di primo grado; e) la garanzia, da stabilirsi con legge, dell’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.
La giustizia amministrativa
I giudici speciali che assumono maggior importanza nel nostro ordinamento, sia per l’ampiezza della competenza, sia per l’entitÀ delle pronunce, sono i giudici amministrativi.
Nel diritto pubblico, e in particolare nei rapporti tra privato e p.a., le posizioni giuridicamente tutelate non assumono soltanto la configurazione di diritti soggettivi, come nel diritto privato. Accanto a questi si pongono nel nostro vigente ordinamento anche gli interessi legittimi, nella doppia configurazione di interessi occasionalmente protetti e di diritti affievoliti, mentre gli stessi interessi semplici possono acquistare qualche rilievo nella misura in cui investono il merito dell’attivitÀ amministrativa.
Le posizioni giuridiche soggettive tutelate
a) diritto soggettivo: sorge quando la legge attribuisce ad un soggetto un potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse.
b) interesso legittimo (o interesse occasionalmente protetto): si ha quando il comportamento della pubblica Amministrazione incide su una posizione giuridica che si trovi in una particolare relazione con la situazione di interesse generale, sicché ne scaturisce una protezione per l’interesse particolare altrimenti impossibile. (ad es. in caso di concorso pubblico l’interesse legittimo sarÀ di colui che È stato escluso a partecipare e che si trova perciÃ’ in una posizione soggettiva attiva qualificata).
c) diritto affievolito: si ha quando un diritto soggettivo si estingue a causa dell’esercizio dei poteri dell’autoritÀ amministrativa. Il diritto soggettivo È dunque subordinato alla sua compatibilitÀ con l’interesse pubblico. In caso di incompatibilitÀ, il diritto perde la sua rilevanza e appunto si affievolisce, riducendosi a mero interesse legittimo. L’esempio piÙ comune È l’espropriazione per pubblica utilitÀ: lo stesso diritto di proprietÀ si affievolisce, e la proprietÀ del bene espropriato viene trasferita ad altro soggetto.
L’art.113 Cost., raccordato con l’art.24, costituisce la disposizione fondamentale in riferimento al sistema di giustizia amministrativa vigente. Questo articolo fissa 3 principi:
a) la possibilitÀ di ricorrere ai giudici ordinari o speciali, contro gli atti della Pubblica Amministrazione per la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi;
b) l’impossibilitÀ di escludere o limitare tale tutela giurisdizionale a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti;
c) la possibilitÀ di indicare con la legge gli organi giurisdizionali competenti ad annullare atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
I Tribunali amministrativi regionali
I TAR sono stati istituiti con la l.6 dicembre 1971, previsti dall’art.125 Cost., e sono stati riordinati con la l.27 aprile 1982.
I TAR sono “organi di giustizia amministrativa di primo grado”, composti da un presidente e da almeno 5 magistrati amministrativi regionali: le loro circoscrizioni sono regionali ma possono essere istituite sezioni staccate. Il TAR decide su vari tipi di ricorso e sulla violazione di interessi; la sua giurisdizione È di regola di legittimitÀ. Il termine per presentare ricorso al TAR È di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto da parte dell’interessato e le sentenze, con le quali si conclude il procedimento dinanzi al TAR, sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, da proporre entro 60 giorni dalla sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
L’art.100 Cost. precisa che il Consiglio di Stato È organo oltre che di consulenza giuridico-amministrativa anche di tutela della giustizia nell’amministrazione.
Anche il Consiglio di Stato ha una competenza generale di legittimitÀ e una competenza particolare di merito. Nella grande maggioranza dei casi, il C.di S. decide sulla controversia annullando la decisione impugnata o respingendo il ricorso contro di essa. Contro le decisioni pronunziate dal C.di S. sono ammessi soltanto il ricorso per revocazione in alcuni casi e il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
Il Consiglio di Presidenza È un organismo che si configura organo di autogoverno della magistratura amministrativa. Esso È composto da 13 membri effettivi: il Presidente del Consiglio di Stato, dai 2 presidenti di Sezione del Consiglio di Stato piÙ anziani nella qualifica, in servizio presso il Consiglio di Stato, da 4 magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e da 6 magistrati in servizio presso i TAR.
Le sue attribuzioni sono dirette all’organizzazione dell’attivitÀ dei giudici amministrativi e a garantire l’indipendenza organizzativa della magistratura amministrativa. Il consiglio delibera sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati del consiglio di stato e dei TAR. Esso inoltre delibera sui provvedimenti disciplinari riguardanti tali magistrati.
La Corte dei conti È un giudice speciale amministrativo con competenza particolare; È un organo a competenza mista.
La Corte dei conti si compone come organo giurisdizionale di sezioni centrali e sezioni regionali.
Le sezioni centrali (o giurisdizionali) hanno competenza in materia di responsabilitÀ contabile e in materia pensionistica.
Le sezioni regionali giudicano in materia di contabilitÀ pubblica e contro le loro sentenze È ammesso ricorso, entro 60 giorni, alle sezioni giurisdizionali centrali.
La Corte dei conti puÃ’ decidere a Sezioni riunite sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima rimesse al giudizio delle Sezioni giurisdizionali centrali o regionali o a richiesta del procuratore regionale.
Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti È composto da 17 membri: dal presidente della Corte dei conti che lo presiede; dal procuratore generale della Corte; dal presidente di sezione piÙ anziano; da 4 cittadini scelti di intesa fra i Presidenti delle due Camere, tra i professori ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con 15 anni di esercizio professionale; da 10 magistrati ripartiti fra le varie qualifiche eletti da tutti i magistrati della Corte in un’unica tornata, con voto personale e segreto.
Le Commissioni tributarie
Le Commissioni tributarie possono essere annoverate tra i giudici speciali amministrativi oggi esistenti.
Con il d.lgs.n.545/1992 si sono costituite commissioni provinciali e commissioni regionali.
Contro la sentenza della commissione regionale puÃ’ essere proposto ricorso per cassazione.
Le Commissioni tributarie sono nominate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I presidenti delle Commissioni sono nominati fra magistrati anche a riposo mentre i componenti (almeno5 per sezione, compreso il vicepresidente) vengono tratti da elenchi formati da persone che per gli uffici ricoperti o per le attivitÀ professionali svolte presentino una adeguata preparazione.
I componenti delle Commissione tributarie durano in carica nella stessa Commissione non oltre 9 anni e, prima di assumere le funzioni, debbono prestare giuramento.
Il Consiglio di presidenza È composto da 6 membri effettivi e da 6 supplenti e dura in carica 4 anni.
Le Commissioni tributarie sono competenti a giudicare sulle controversie concernenti le imposte sui redditi, l’IVA, l’INVIM, l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, le imposte ipotecaria e catastale,l’imposta sulle assicurazioni,i tributi comunali nonché negli altri casi previsti dalla legge.
I Tribunali delle acque pubbliche rientrano nella giustizia amministrativa come organi giurisdizionali aventi competenza sulle controversie in materia di acque pubbliche e precisamente di acque del demanio idrico statale. Nonostante la definizione tali tribunali sono Sezioni specializzate della Corte di appello presso la quale sono istituiti. Giudice speciale È invece il Tribunale superiore delle acque pubbliche istituito a Roma, e composto di 12 componenti: 9 magistrati della Cassazione o del Consiglio di Stato e 3 membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore È ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Altre giurisdizioni amministrative speciali sono previste nel nostro ordinamento:
i Commissionari regionali per la liquidazione degli usi civici;
la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
la Commissione per le controversie in tema di brevetti per invenzioni industriali;
il Ministro per i lavori pubblici in materia di revisione di prezzi dei contratti per pubbliche forniture;
i Consigli nazionali di alcuni ordini professionali;
la Commissione centrale di vigilanza per l’edilizia economica e popolare quando decide le controversie in materia di condominio fra i soci di cooperative edilizie.
La giustizia penale militare
I giudici speciali istituiti nell’ambito della giurisdizione penale militare sono i tribunali militari, che in tempo di pace, come afferma l’art.103 Cost., hanno giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate, mentre in tempo di guerra la competenza, ovviamente piÙ vasta, viene rimessa alla legge. Per reato militare si intende qualunque violazione della legge penale militare o quella fattispecie criminosa nella quale si realizzi concorso di lesione della legge penale comune e della legge penale militare.
I Tribunali militari, in numero di 8, sono giudici di primo grado; quando vi sia concorso nel reato di militari e civili, È competente per tutti i procedimenti l’autoritÀ giudiziaria ordinaria.
La Corte militare d’appello: giudica sull’appello proposto avverso (cioÈ contro) tutti i provvedimenti emessi dai Tribunali militari. Contro i provvedimenti dei giudici militari È ammesso ricorso per cassazione secondo le norme del codice di procedura penale.
Il Consiglio della magistratura militare: con la l.30 dicembre 1988, n.561, È stato istituito il consiglio della magistratura militare con compiti nei confronti dei magistrati militari analoghi a quelli del Consiglio superiore della magistratura nei confronti dei magistrati ordinari.
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