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Lo Stato, ordinamento giuridico piÙ rilevante, puÃ’ essere costituito da una collettivitÀ stabilmente stanziata su un territorio e fornito di una sovranitÀ (difesa all’esterno e ordine interno).
È il solo ente ad essere contemporaneamente ente politico, territoriale, sovrano.
Stato come ente politico: puÒ assumere a contenuto della propria azione tutte le finalitÀ che storicamente ritenga opportuno assumere (politicitÀ = libertÀ dei fini).
Tutti gli Stati hanno in generale il fine comune di sopravvivere, e ogni Stato ha poi finalitÀ particolari: il punto che differenzia la politicitÀ degli enti territoriali infrastatali dalla Stato È che quest’ultimo È sovrano dunque originario, mentre gli altri enti sono derivati dunque solo autonomi.
Sezione II: Gli elementi costitutivi dello Stato
Elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranitÀ.
Popolo: del popolo fanno parte soltanto coloro che hanno con lo Stato un rapporto di cittadinanza, che conferisce alla persona diritti e doveri.
La cittadinanza si puÃ’ acquistare:
al momento della nascita
jus sanguinis per discendenza da genitore/i cittadini (usato in Italia)
jus soli per nascita sul territorio dello Stato da genitori ignoti o apolidi (utilizzato in Italia in via sussidiaria)
successivamente alla nascita: per il verificarsi di situazioni previste dalla legge
juris communicatio per l’esistenza di particolari condizioni: come in caso di matrimonio,straniero adottato da italiano, etc.
naturalizzazione per concessione da parte dello Stato: come in caso di straniero da 10 anni in Italia, apolide da 5 anni in Italia, cittadino della CE da 4 anni in Italia , etc.
Il riacquisto della cittadinanza È precluso per chi la abbia perduta per indegnitÀ e cioÈ per chi abbia servito senza esservi obbligato uno Stato estero in guerra con l’Italia.
La cittadinanza italiana puÃ’ essere perduta:
per volontÀ del cittadino ad es. quando egli si sia stabilito all’estero
per statuizione di legge ad es. per indegnitÀ
È escluso che la perdita di cittadinanza possa essere determinata da motivi politici.
Cittadinanza europea secondo il trattato di Maastricht chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro possiede anche la cittadinanza dell’Unione europea.
Popolazione ¹ da popolo): complesso delle persone che si trovano stabilmente sul territorio dello Stato, indipendentemente dal possesso della cittadinanza. Sono compresi stranieri e apolidi residenti, sono esclusi i cittadini residenti all’estero.
Nazione ¹ da popolo): collettivitÀ che si caratterizza per la comunanza di lingua, tradizioni, religione, cultura e simili, indipendentemente dall’appartenenza a uno Stato. Le minoranze nazionali sono ampiamente tutelate.
Non sempre nazione e popolo coincidono: esistono casi di Stati plurinazionali (come lo Stato elvetico, i cui cittadini hanno almeno 3 nazionalitÀ, italiana, francese e tedesca) e nazioni divise fra piÙ Stati (come la Jugoslavia, dove i cittadini hanno nazionalitÀ serba, croata, slovena, macedone e albanese).
Il possesso della cittadinanza non È legato alla residenza sul territorio dal 1989 esiste una anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E).
Territorio: È quella parte della superficie terrestre che entra a costituire un certo Stato storico e gli È coessenziale costituendone sia lo spazio indispensabile sia la sfera di validitÀ e di efficacia del proprio ordinamento e del proprio imperio.
Elementi costitutivi del territorio
Terraferma: porzione di superficie terrestre che È delimitata dai confini, siano naturali (fiumi, mari, catene montuose,…), siano stabiliti mediante accori internazionali.
Mare territoriale: È costituito dalla fascia di mare lungo le coste che corrisponde alle esigenza di vita e di difesa della comunitÀ statale e sulla quale lo Stato esercita la propria sovranitÀ (tra le 3 e le 12 miglia marine).
Al di lÀ dei limiti del mare territoriale il mare È considerato libero (principio della libertÀ dei mari) sul quale ogni Stato ha lo stesso diritto a trarne tutte le utilitÀ che il mare puÒ offrire.
Piattaforma continentale: È il sottosuolo marino attiguo alla terraferma, ma fuori del mare territoriale, sul quale gli Stati costieri rivendicano la propria sovranitÀ ai fini di sfruttamento.
Zona economica esclusiva: zona nella quale tutte le risorse economiche della zona, fino al limite di 200 miglia marine dalla costa, sono di pertinenza dello Stato costiero, rimanendo salvo il diritto degli altri Stati di navigazione, di sorvolo, di posa di cavi sottomarini e di oleodotti e di quant’altro consentito dai legittimi usi internazionali.
Soprasuolo: lo spazio aereo soprastante il territorio statale, comprendendo sia la terraferma sia il mare territoriale. La sovranitÀ sul soprasuolo so estende fino al limite max di utilizzazione.
Sottosuolo: anche per le profonditÀ, la sovranitÀ si estende fino al limite max di utilizzazione nei confini terrestri e del mare territoriale.
ExtraterritorialitÀ: vengono sottratte alla potestÀ di impero delle Stato una o piÙ porzioni, per lo piÙ di limitatissima estensione, della terraferma costituente il territorio statale (ad esempio la Santa Sede, le sedi diplomatiche, veicoli situati nello Stato che battono bandiera).
UltraterritorialitÀ: lo Stato puÒ esercitare potere di imperio su porzioni di terraferma siti al di fuori del proprio territorio (reciproco della extraterritorialitÀ).
SovranitÀ: È la supremazia nei confronti di ogni altro ente esterno, che si concreta nell’affermazione dell’originarietÀ dell’ordinamento giuridico e della sua indipendenza.
L’originarietÀ È una caratteristica giuridica, nel senso che ogni ordinamento statale, in quanto sovrano, si autolegittima, cioÈ trova in sé medesimo la giustificazione giuridica della sua esistenza e del suo potere.
L’indipendenza significa che ogni Stato, in quanto sovrano, non puÃ’ essere subordinato ad altri ordinamenti e, nel suo ambito, gode del diritto di esclusione degli altri.
La sovranitÀ dello Stato puÃ’ tuttavia spettare allo Stato inteso come Stato–governo e in Italia, Stato repubblicano, secondo l’art. 1 della Cost., “la sovranitÀ appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione” (non solo nel titolo, ma anche nell’esercizio) esercizio delle scelte politiche del corpo elettorale attraverso la forma rappresentativa. Le scelte del corpo elettorale sono la forma di gran lunga oggi prevalente nell’esercizio della sovranitÀ popolare.
Sezione III: Le forme di Stato
La forma di Stato si riferisce alla reciproca posizione degli elementi costitutivi dello Stato (popolo, territorio e potere sovrano), ponendo quindi l’attenzione sulle finalitÀ.
La forma di governo indica la distribuzione del potere tra gli organo costituzionali dello Stato e la loro reciproca posizione, concentrandosi sui mezzi per raggiungere le finalitÀ.
Le forme di Stato attraverso l’evoluzione storica:
Stato o regime patrimoniale (ordinamento feudale): l’organizzazione del potere È di natura privatistica, il titolare del potere rivendica come facenti parte del proprio patrimonio le terre assoggettate al suo potere e gli uomini che le coltivano, manca cioÈ il carattere della politicitÀ non si prefigge il raggiungimento di interessi generali, ma solo la difesa di interessi di carattere patrimoniale e privatistico.
Stato assoluto (Principati, Comuni, Signorie): l’ordine sociale È fondato sul principio della potestÀ assoluta sovrana e della gerarchia il sovrano si eleva sulla collettivitÀ, escludendo qualsiasi frazionamento dei poteri.
Stato di polizia (monarchie illuminate, tardo Settecento): il sovrano È sempre piÙ funzionario dello Stato, È il “primo suddito”. FinalitÀ dello Stato È curare i fini di benessere collettivo, considerato un dovere del sovrano, concedendo libertÀ terriera e facendo giustizia amministrativa.
Stato liberale (‘800): emerge il ceto borghese, la legittimazione del potere statale si basa sulla derivativitÀ dei cittadini, ora liberi si va verso la democrazia contemporanea (supremazia della legge).
Tra il 1789 e il 1848 si va affermando una nuova forma di Stato, incentrata soprattutto sulle teorie che avevano generato la rivoluzione francese Stato moderno.
Caratteristiche dello Stato moderno
CostituzionalitÀ (dalla “dichiarazione dei diritti e dell’uomo e del cittadino” del 1789): la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri sono il contenuto minimo di questa forma di Stato.
GiuridicitÀ: lo Stato si sottopone al diritto e di questo ne assicura l’osservanza in riguardo a se medesimo, per mezzo di apposite istituzioni debbono esistere libertÀ individuali e meccanismi per la loro protezione.
RappresentativitÀ: esprime la partecipazione dei cittadini alla formazione della volontÀ dello Stato la legge È espressione della volontÀ generale. Almeno uno degli organi costituzionali dello Stato deve essere rappresentativo della volontÀ popolare, cioÈ deve essere liberamente eletto. Si presuppone dunque la libera scelta da parte dei rappresentati (cittadini) dei loro rappresentanti.
DemocraticitÀ: assicura regole indispensabili quali il principio di maggioranza (chi ha il diritto di scegliere e far prevalere la propria scelta) e il rispetto dei diritti delle minoranze (protezione del diritto delle minoranze di divenire maggioranza).
La democraticitÀ dello Stato puÃ’ attuarsi nella democrazia diretta, in cui i cittadini partecipano alle scelte dello Stato mediante votazione diretta (referendum o plebiscito) non molto utilizzata, o nella democrazia rappresentativa, in cui i cittadini eleggono i loro rappresentanti e sono questi ad adottare le necessarie decisioni nell’ambito delle assemblee rappresentative (È di regola utilizzata).
Lo Stato moderno non puÒ garantirsi a garantire le libertÀ e ad assicurare il metodo democratico, dovendo invece, operare incisivamente sui rapporti sociali.
Forme di Stato
Monarchia: il potere del capo dello Stato deriva immediatamente dalla Costituzione.
Repubblica: il potere È rimesso alla scelta o alla decisione di un organo incaricato rappresentativitÀ del capo dello Stato.
Stato unitario: esiste un solo ordinamento giuridico sovrano (derivato) un solo popolo, un solo territorio, un solo potere sovrano.
Stato composto o federale: incontro fra ordinamenti sovrani dal quale nasce un nuovo ordinamento giuridico sovrano somma dei popoli e dei territori degli Stati membri, mentre il potere sovrano si esercita nell’ambito delle competenze che sono conferite alla Stato dalla costituzione federale.
Ogni Stato membro conserva i proprio elementi costitutivi ed esercita la propria sovranitÀ nei limiti delle competenze attribuitegli.
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