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TEORIE GENERALI. LE FORME DI GOVERNO

Diritto



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Teorie generali. Le forme di Governo

Le forme di governo indicano il diverso assetto che si instaura tra gli organi titolari della potestÀ suprema e segnatamente tra capo dello Stato, Governo, Parlamento e ordine giudiziario.

Per lo studio delle forme di governo realizzate nello Stato moderno È importante la teoria della separazione dei poteri elaborata nella metÀ del ‘700 da Montesquieu (uno degli ispiratori della rivoluzione francese e del costituzionalismo postrivoluzionario)  nel libro “Esprit des lois”: egli mirava a fondare una formula di buon governo, ma soprattutto a garantire la libertÀ “Perché non si abusi del potere bisogna che, per la stessa disposizione delle cose, il potere limiti il potere”, cioÈ attribuire i poteri a organi portatori di principi politici diversi e potenzialmente contrastanti.



La novitÀ introdotta da Montesquieu È che egli non si arresta alla constatazione dell’esistenza di tre funzioni (come era giÀ successo spesso in passato, come nel Medioevo), ma che le tre funzioni vengano attribuite a organi distinti, in potenziale contrapposizione dialettica fra loro le funzioni fondamentali dello Stato, fare leggi, darvi esecuzione, giudicare i crimini e le controversie, devono essere attribuite a organi distinti.

La concentrazione dei poteri in un solo organo, come nei regimi assoluti, era la causa degli abusi dell’antico regime.

Le forme di governo che si realizzano nello Stato moderno e contemporaneo di democrazia classica possono ridursi a quattro tipi principali:

forma di governo costituzionale puro: caratterizzata da una rigida distinzione fra potere legislativo (parlamento), cui compete esclusivamente la formazione delle leggi, ed esecutivo (governo), cui compete solo, o quasi, l’attivitÀ amministrativa. Si presenta cosÃŒ la separazione dei potere e anche la rigorosa indipendenza fra loro, sicchÈ il governo non ha bisogno del consenso del parlamento per formarsi e sopravvivere, e il parlamento non puÃ’ essere condizionato o influenzato dall’indirizzo politico del governo. Il monarca tuttavia puÃ’ scegliere i ministri e sovrintende al loro operato (l’esecutivo risponde al sovrano), il parlamento introduce una cornice di leggi che il sovrano deve rispettare (governo dualista di re e parlamento).

Nella variante detta cancellariato, verso il monarca È responsabile solo il capo del governo (cancelliere), mentre i ministri sono responsabili verso quest’ultimo forma peculiare realizzatasi in Germania (1850 – 1918), resa possibile dalla forte personalitÀ del cancelliere Bismark che domina la scena prussiana per quasi trent’anni (1861 – 1890).

forma di governo convenzionale o assembleare: concentrazione di tutto il potere politico nell’assemblea elettiva, per un criterio astratto di maggior democrazia. Realizza di fatto una confusione dei poteri che la rende irrealizzabile al di lÀ di situazioni particolari o limitate nel tempo.

forma di governo presidenziale: la sua attuazione piÙ riuscita si È avuta negli Stati Uniti d’America. La Costituzione americana (risale al 1787) separa nettamente, almeno in teoria, legislativo (Congresso = Camera dei rappresentanti + Senato) ed esecutivo (preseidente federale e segretari di Stato) eletti entrambi dal popolo, evitando al massimo ogni forma di collegamento.

L’esecutivo non ha neanche il potere di iniziativa legislativa in senso proprio. Il potere esecutivo non dipende dal Congresso né nel momento della nomina, né nel corso della sua attivitÀ, non essendo prevista alcuna interferenza formalmente rilevante del Congresso nell’esercizio del potere di governo.

Al presidente È dato il potere di influire sulla legislazione con il veto delle leggi e con la possibilitÀ di segnalare i provvedimenti che ritiene necessari e convenienti, ma anche il Congresso ha importanti strumenti di pressione sull’esecutivo, sia mediante l’approvazione degli stanziamenti di bilancio, sia mediante il consenso del Senato alla nomina degli alti funzionari e alla ratifica dei trattati internazionali, sia infine mediante la procedura dell’”impeachment”, cioÈ della sottoposizione del presidente a giudizio penale.

semi-presidenzialismo: sistema di governo nel quale i presidente della Repubblica È eletto a suffragio universale e dispone di importanti prerogative, riconosciutegli dalla Costituzione a titolo personale (a metÀ tra presidenzialismo puro e parlamentarismo): Francia della V Repubblica, Austria, Finlandia, Islanda, Portogallo, Repubblica tedesca di Weimar (1925-1933).

Si evidenziano ambiguitÀ nel caso di conflitto (disaccordi) fra presidente e parlamento, caso che puÒ portare alla paralisi del primo o alla espropriazione dei poteri parlamentari in Francia il sistema funziona solo per il fair play dei contendenti (Jospin e Chirac).

forma di governo parlamentare: si fonda piÙ sulla collaborazione che non sulla contrapposizione dei poteri. Legislativo ed esecutivo sono affidati a corpi diversi, espressione di principi politici diversi, ma si condizionano reciprocamente attraverso la fiducia di cui l’esecutivo deve godere da parte del legislativo (con l’obbligo di dimettersi in caso di sfiducia), e attraverso il potere attribuito all’esecutivo (e per esso il capo dello Stato) di sciogliere il parlamento.

Forma di governo in Italia: lo Statuto albertino non precisava la forma di governo adottata, ma fin da subito il governo si evolse in senso parlamentare, fino al periodo autoritario. Con la caduta del fascismo, dopo aver valutato di introdurre il sistema presidenziale, si adottÃ’ un nuovo sistema parlamentare, razionalizzato. I capisaldi del sistema adottato nella Costituzione del 1948 sono:

la separazione dei poteri, intesa perÒ non in termini rigoristici, come È confermato dalla possibilitÀ che il governo eserciti, come eccezione e con molte cautele, attivitÀ normativa di grado legislativo (decreti legge e decreti legislativi);

la responsabilitÀ del governo di fronte alle Camere e la possibilitÀ che queste costringano il governo alle dimissioni mediante apposita mozione di sfiducia (art. 94 della Cost.);

la facoltÀ di sciogliere le camere attribuita al Capo dello Stato in ipotesi non testualmente previste ma derivanti dalla logica del sistema;

posizione di imparzialitÀ assegnata al Capo dello Stato che esercita i suoi poteri non come capo dell’esecutivo ma in attuazione di un indirizzo costituzionale che non coincide, almeno necessariamente, con l’indirizzo di maggioranza;

l’indipendenza funzionale e organizzativa del potere giudiziario, garantita da un organo apposito, il Consiglio superiore della magistratura;

il controllo di costituzionalitÀ delle leggi, conseguente alla rigiditÀ della Costituzione, attribuito a un nuovo giudice speciale, la Corte costituzionale.



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